Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

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3. Legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20)

3.1. Commenti

Art. 7 cpv. 2

Nelle aree insediative, le acque di scarico non inquinate come ad esempio l’acqua piovana proveniente dai tetti o dalle strade poco utilizzate devono essere eliminate in primo luogo mediante infiltrazione. Laddove l’infiltrazione non è possibile o non è ammessa, come ad esempio nelle vicinanze di una captazione di acqua potabile, tali acque possono essere immesse in acque superficiali come un fiume o un lago. Il corso d’acqua ricettore deve tuttavia presentare una capacità di deflusso sufficiente per poter sostenere il conseguente aumento di portata. Occorre inoltre lasciare alla biocenosi del corso d’acqua il tempo di rigenerarsi nell’intervallo tra due eventi piovosi importanti. La legge (art. 7) esige pertanto che si provveda per quanto possibile, con misure di ritenuta, affinché, in caso di grande afflusso, l’acqua defluisca in modo regolare.

All’epoca, le autorizzazioni a immettere le acque di scarico non inquinate in acque superficiali erano giustificate in quanto i Comuni realizzavano i loro sistemi di condotte in base a una pianificazione riferita soltanto alle canalizzazioni. La pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico, richiesta dalla legge federale sulla protezione delle acque (art. 7 cpv. 3), non era ancora operativa.

Da allora, la maggior parte dei Comuni ha allestito dei piani generali di smaltimento delle acque (PGS) conformemente a quanto previsto dalla legge. Nei PGS vengono in particolare fissate le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare e quelle in cui tali acque devono essere immesse in acque superficiali (art. 5 OPAv; RS 814.201). I piani erano sovvenzionati dalla Confederazione se le relative domande erano state inoltrate entro il 2002. L’imposizione di tale termine spinse i Comuni ad eseguire la pianificazione richiesta.

Le licenze edilizie da cui dipende lo smaltimento di acque di scarico inquinate e non inquinate continueranno ad essere rilasciate dall’autorità competente, la quale già oggi fonda le sue decisioni sui piani generali di smaltimento delle acque. Le autorizzazioni per l’immissione di acque di scarico non inquinate in acque superficiali perdono importanza. Anche se la legislazione federale non prevede più l’obbligo di autorizzazione cantonale per l’immissione di tali acque in fiumi e laghi, resta invariata la responsabilità del Cantone competente per l’esecuzione della legge federale.

Considerata la situazione attuale, le autorizzazioni cantonali per l’immissione delle acque di scarico non inquinate in acque superficiali possono essere abolite.

3.2. Conseguenze finanziarie e per il personale

In tutta la Svizzera vengono rilasciate ogni anno alcune centinaia di autorizzazioni cantonali. Poiché ciò non coinvolge in alcun modo la Confederazione, la modifica di legge non si ripercuote né sulle finanze né sul personale.

3.3. Compatibilità con il diritto europeo

Il diritto europeo non contempla alcuna prescrizione per regolare le procedure di controllo riguardanti l’immissione di acque di scarico non inquinate. La competenza decisionale in materia viene infatti interamente delegata agli Stati membri. La modifica di legge è pertanto compatibile con il diritto europeo.