Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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2.3. Conseguenze
Conseguenze per la Confederazione
La modifica di legge comporterà la soppressione di compiti amministrativi legati alla riscossione degli emolumenti percepiti per le autorizzazioni federali per il commercio al minuto e alla ripartizione degli introiti, come pure ai compiti relativi al perseguimento e al giudizio delle infrazioni punibili in applicazione dell’articolo 57 capoverso 1 lettera a della legge. Questa modifica non si ripercuote né sulle finanze federali, né sul personale della Confederazione, in quanto non comporterà una riduzione significativa del personale.
Conseguenze per i Cantoni
Non vi saranno ripercussioni sull’organico cantonale. In materia finanziaria, le conseguenze saranno poco rilevanti o persino irrilevanti. Gli introiti derivanti dagli emolumenti percepiti per le autorizzazioni federali per il commercio al minuto, interamente ridistribuiti ai Cantoni in proporzione alla loro popolazione residente, ammontavano nel 2005 a 225’000 franchi. La parte destinata al Cantone più popoloso (Zurigo) ammontava a 38’526 franchi, mentre la parte destinata al Cantone meno popoloso (Appenzello interno) ammontava a 451 franchi.
Conseguenze economiche
La modifica proposta permetterà di migliorare il funzionamento del commercio al minuto delle bevande distillate sopprimendo l’autorizzazione federale per il commercio al minuto e alleggerendo così il regime delle autorizzazioni di commercio. Questo provvedimento scaturisce direttamente dal processo di globalizzazione dei mercati. La liberalizzazione del commercio intercantonale permetterà in particolar modo alle piccole imprese di estendere il loro commercio di bevande distillate su tutto il territorio svizzero. La tassa di 3’000 franchi per anno civile prevista per il rilascio dell’autorizzazione federale dissuadeva spesso queste imprese dall’intraprendere il commercio al minuto al di fuori dei confini del Cantone della sede commerciale poiché sproporzionata rispetto al volume delle vendite.
2.4. Aspetti giuridici
Costituzionalità
La modifica della legge proposta nel presente messaggio si fonda sull’articolo 105 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.
Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera
La modifica della legge proposta nel presente messaggio non influisce in alcun modo sugli obblighi internazionali della Svizzera.