Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

5. Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (RS 822.11)

5.1 Contesto

Gli articoli 41 e 42 della legge sul lavoro (LL) prevedono che i Cantoni sono responsabili dell’esecuzione della legge, mentre la Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione. In deroga a tale principio, in alcuni ambiti i compiti di esecuzione vengono assegnati per legge direttamente alla Confederazione. Fra questi figurano la procedura d'assoggettamento di aziende alle prescrizioni speciali per aziende industriali (art. 5 LL) e la procedura d’approvazione dei piani e per il permesso d’esercizio (art. 7 LL).

Nel messaggio del 30 settembre 1960 concernente la legge sul lavoro si indicava che la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni si fonda sul principio costituzionale secondo cui i Cantoni sono responsabili dell'esecuzione delle disposizioni federali e la Confederazione è competente per l'elaborazione del diritto nonché per l'alta vigilanza sull'esecuzione cantonale. La riunificazione della legge del 1914 sul lavoro nelle fabbriche e delle norme di sicurezza e di salute sul lavoro sparse in molte altre leggi federali ha fatto sì che i compiti di esecuzione menzionati nella legge sul lavoro continuassero ad essere eseguiti dalla Confederazione, come già avveniva al tempo della legge sul lavoro nelle fabbriche, quando tali compiti erano svolti dagli Ispettorati federali delle fabbriche.

La revisione della legge sul lavoro nel 1998 e la conseguente revisione dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) nel 2000 hanno fatto chiarezza, tra l'altro, sulla ripartizione dei compiti fra esecuzione e alta vigilanza. Su tali basi, le autorità federali e cantonali, operando in stretta collaborazione, hanno gradualmente suddiviso e ridefinito i compiti in vista di una chiara separazione tra l'esecuzione e l'alta vigilanza. Fino ad allora, gli organi federali erano spesso intervenuti troppo direttamente nell'esecuzione, ciò che aveva fatto insorgere doppioni e attriti con l'attività degli Ispettorati cantonali del lavoro.

Mediante la revisione di legge qui proposta si intende proseguire in modo coerente sulla linea della separazione fra i compiti di esecuzione dei Cantoni e i compiti di alta vigilanza della Confederazione (vigilanza nonché coordinamento e sostegno dell'esecuzione cantonale). Concretamente, si tratta delle questioni seguenti:

• L'assoggettamento di aziende industriali alle prescrizioni speciali della LL è un tipico compito di esecuzione operativo che finora è stato svolto dalla Confederazione con la collaborazione dei Cantoni. Questo compito di esecuzione va trasferito ai Cantoni.

• La procedura d’approvazione dei piani e per il permesso d’esercizio per le aziende industriali è già oggi di competenza dei Cantoni; essi devono tuttavia assumere in ogni singolo caso il rapporto dell’Ispettorato federale del lavoro e quello dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Questa procedura dev'essere interamente affidata ai Cantoni.

5.2 Revisione degli articoli 5 e 7 della legge sul lavoro

a) Art. 5 cpv. 1 LL

L'articolo 5 capoverso 2 LL stabilisce quali aziende o parti di aziende sottostanno alle prescrizioni speciali per aziende industriali. Per poter applicare tali disposizioni, è necessaria in particolare una decisione