Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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4. Legge federale sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01)
4.1. Commenti
Art. 30f cpv. 4
L’obbligo di notifica sancito da questo articolo era stato introdotto nel 1995 nel quadro della revisione della LPAmb in quanto nella Comunità europea esisteva già una simile normativa. In base ad altre disposizioni della LPAmb, in Svizzera i trasportatori devono indicare il proprio nome e indirizzo sui moduli di accompagnamento necessari per i trasporti di rifiuti speciali. Tali dati consentono alle autorità cantonali di verificare all’occorrenza se le imprese in questione adempiono ai loro obblighi. Un obbligo di notifica generale per le imprese di trasporto o per i terzi che organizzano lo smaltimento di rifiuti speciali sembra non essere più giustificato.
Art. 30g cpv. 2
Analogamente all’obbligo di notifica per i trasportatori di rifiuti speciali, anche l’obbligo di notifica per i trasportatori di altri rifiuti e per i terzi che organizzano lo smaltimento di tali rifiuti era stato introdotto con la revisione del 1995 della LPAmb. Come nel caso dell’articolo 30f capoversi 1 e 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni per il traffico di altri rifiuti qualora ciò sia necessario per garantire uno smaltimento di tali rifiuti rispettoso dell’ambiente. Considerata la situazione odierna, tuttavia, un obbligo di notifica generale per le imprese in questione non sembra più necessario.
4.2. Conseguenze finanziarie e per il personale
I Cantoni non dovranno più tenere un elenco delle aziende soggette all’obbligo di notifica, il che avrà ripercussioni ridotte sul personale.
4.3. Compatibilità con il diritto europeo
Sebbene il diritto europeo contempli simili prescrizioni, per la Svizzera non sussiste alcun obbligo
internazionale di mantenere l’obbligo di notifica.