Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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d'assoggettamento della Confederazione (Segretariato di Stato dell'economia; art. 5 cpv. 1 LL). Le prescrizioni speciali comprendono l'articolo 7 (approvazione dei piani e permesso d'esercizio), 9 capoverso 1 lettera a (durata massima della settimana lavorativa), 37 capoverso 1 (dotazione di un regolamento aziendale) e 72 capoverso 2 (conciliazione) della legge sul lavoro. Inoltre, le aziende industriali sono assicurate per legge presso l’INSAI per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (art. 66 cpv. 1 lett. a della legge sull'assicurazione contro gli infortuni; LAINF).
Questo compito di esecuzione dovrà ora essere interamente assunto dall'autorità cantonale: ciò significa che l'assoggettamento delle aziende industriali alle prescrizioni speciali nonché la modifica e la revoca dell'assoggettamento saranno di esclusiva competenza dei Cantoni. Oggi i Cantoni devono occuparsi della procedura preliminare, vale a dire accertare le aziende industriali, esaminare se le condizioni per un assoggettamento sono adempiute e presentare la proposta alla Confederazione. L'assoggettamento vero e proprio compete alla Confederazione. Questa ripartizione dei compiti è inefficiente e inutile, ragione per cui in futuro l'intera procedura d'assoggettamento - inclusa la decisione - dovrà essere di competenza dei Cantoni. Le aziende e altri operatori potranno così fare riferimento a un interlocutore ben preciso, e questo consentirà di evitare doppioni tra la Confederazione e il Cantone.
Ciò richiede, oltre a una modifica dell'articolo 5 capoverso 1 LL, anche un adeguamento delle disposizioni di esecuzione degli articoli 32 - 36 dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4).
b) Art. 7 LL
L'articolo 7 LL disciplina la procedura d'approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio. Chiunque intende costruire o trasformare un’azienda industriale deve proporne i piani per approvazione. Questa procedura consente di garantire, già nella fase di pianificazione di un'azienda, il rispetto degli oneri e delle condizioni stabiliti dalla legge sul lavoro e dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni. L’autorità cantonale assume ogni volta il rapporto dell'Ispettorato federale del lavoro e, per suo tramite, quello dell'INSAI. In base alla revisione auspicata, la Confederazione non dovrà più partecipare operativamente alle singole procedure, vale a dire che il Cantone non sarà più tenuto a procurarsi in ogni singolo caso il rapporto dell'Ispettorato federale del lavoro. [Si procura il rapporto direttamente presso l'INSAI.]
Lo stesso dicasi per la procedura per il permesso d'esercizio. Un'azienda soggetta all'obbligo d'approvazione dei piani deve chiedere un permesso d'esercizio prima di iniziare la propria attività. Anche in questo caso l'autorità cantonale deve assumere il rapporto dell'Ispettorato federale del lavoro. In futuro il Cantone dovrà poter decidere in merito al permesso d'esercizio senza riferirsi al rapporto federale.
Questa modifica richiede anche un adeguamento delle disposizioni di esecuzione dell'OLL 4 (art. 37 - 46 OLL 4).
5.3 Conseguenze
a) Conseguenze per la Confederazione
La revisione degli articoli 5 e 7 LL implica un trasferimento dei compiti nel senso di una focalizzazione coerente sulle funzioni di alta vigilanza, che sono sostanzialmente riassumibili nelle seguenti attività principali: vigilanza, coordinamento e sostegno delle autorità cantonali di esecuzione nonché garanzia dell'unità di dottrina. Affinché la legge sul lavoro sia applicata in modo uniforme nei 26 Cantoni, è inoltre necessaria una buona comunicazione. Si devono però anche fissare prescrizioni qualitative e quantitative per i compiti di esecuzione, in modo tale da garantire determinati requisiti minimi per le procedure d'assoggettamento, d'approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio. Il rispetto di tali prescrizioni dovrà essere garantito con il sostegno di apposite misure di formazione.