Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

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L'attuazione della revisione consentirà di risparmiare in una certa misura sull'organico di personale, come peraltro è già avvenuto.

b) Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

La revisione proposta, in quanto tale, non comporta conseguenze finanziarie per i Cantoni nella misura in cui essi dispongono di sufficienti risorse per espletare i compiti svolti finora. Attualmente l’autorità cantonale deve accertare ogni azienda che soddisfa le condizioni relative a un’azienda industriale secondo l'articolo 5 LL e proporne all’Ufficio federale, per scritto e con motivazione, l’assoggettamento. In futuro, dopo l'accertamento dell'azienda, potrà emanare essa stessa una decisione d'assoggettamento senza più dover presentare alla Confederazione una proposta scritta e motivata. Inoltre, non dovrà più procurarsi il rapporto del Seco per la procedura d'approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio. Ciò presuppone tuttavia che l'autorità cantonale, come previsto dal suo mandato legale, disponga effettivamente delle necessarie competenze.

c) Conseguenze per le aziende

Le conseguenze della presente revisione per le aziende e i loro dipendenti sono ravvisabili nel fatto che in futuro essi avranno come unico interlocutore l'autorità cantonale di esecuzione, ciò che consentirà di eliminare i doppioni oltre che di semplificare e accelerare le procedure.

5.4 Basi legali internazionali

Secondo la Convenzione n. 81 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ue 81) concernente l'ispezione del lavoro, gli Stati membri devono mettere a disposizione un numero sufficiente di ispettori con una formazione adeguata. Gli organi dell'Ispettorato del lavoro (spec. gli Ispettorati cantonali del lavoro) devono essere sottoposti alla vigilanza di un'autorità centrale (art. 4 n. 1 Ue 81). L'applicazione di questa disposizione è garantita dall'articolo 42 capoverso 1 LL, secondo cui la Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione da parte dei Cantoni. Quest'ultima, tuttavia, non deve necessariamente e non dovrebbe essere attuata attraverso una partecipazione della Confederazione ai compiti di esecuzione operativi dei Cantoni.

5.5 Basi legali

La presente proposta di revisione comporta modifiche di disposizioni esistenti e poggia – come le disposizioni che deve sostituire – sulle norme costituzionali citate nel preambolo della legge sul lavoro.