Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

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Art. 15 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 15 Durata e portata Art. 15 Durata e portata dell’autorizzazione dell’autorizzazione

1L’autorizzazione è di durata indeterminata e1 L’autorizzazione è di durata indeterminata e conferisce il diritto di esercitare la fornitura di conferisce il diritto di esercitare la fornitura di personale a prestito in tutta la Svizzera. personale a prestito in tutta la Svizzera e

dall’estero in Svizzera e viceversa.

2L’autorizzazione di fornire personale a

prestito all’estero è limitata a determinati2 Le persone responsabili della gestione sono Paesi. indicate nominativamente nell’autorizzazione.

3Le persone responsabili della gestione sono

indicate nominativamente nell’autorizzazione.

4Il Consiglio federale stabilisce gli

emolumenti di rilascio dell’autorizzazione.

Cosa cambia?

Il capoverso 1 è adeguato, il capoverso 2 abrogato e il capoverso 3 diventa capoverso 2.

Perché?

L'autorizzazione cantonale è ora estesa anche alla fornitura transfrontaliera di personale a prestito.

La limitazione a determinati Paesi prevista al capoverso 2 è stata applicata raramente poiché, per evitare di porsi essi stessi dei limiti a priori, i richiedenti preferiscono in genere ottenere un’autorizzazione non limitata.

L’iscrizione al registro delle imprese di collocamento è soggetta a emolumenti. L’articolo 46a della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA, RS 172.010) fornisce la base legale della riscossione di emolumenti, ragione per cui si può rinunciare a una norma analoga nella LC.