Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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Art. 31 LC
Testo attuale Modifica proposta
Art. 31 Autorità federale preposta al Art. 31 Autorità federale preposta al mercato del lavoro mercato del lavoro
1Il Seco è l’autorità federale preposta al1 Il Seco è l’autorità federale preposta al mercato del lavoro. mercato del lavoro.
2Sorveglia l’esecuzione della presente legge2 Sorveglia l’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni e promuove la da parte dei Cantoni e promuove la
coordinazione intercantonale del servizio coordinazione intercantonale del servizio pubblico di collocamento. pubblico di collocamento.
3Sorveglia il collocamento privato in3 Può organizzare, in collaborazione con i relazione con l’estero e la fornitura all’estero Cantoni, corsi di formazione e di
di personale a prestito. perfezionamento per il personale delle
autorità preposte al mercato del lavoro.
4Può organizzare, in collaborazione con i
Cantoni, corsi di formazione e di
perfezionamento per il personale delle
autorità preposte al mercato del lavoro.
Cosa cambia?
L’attuale capoverso 3 è soppresso, il capoverso 4 diventa capoverso 3.
Perché?
La tenuta del registro da parte del SECO è già prevista all’articolo 3 LC.
Al SECO dev’essere conferito mediante ordinanza un diritto di ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali. Inoltre, il SECO è abilitato ad adire le istanze superiori in caso di disaccordo con le decisioni dei tribunali amministrativi cantonali. In seguito all’abolizione dell’autorizzazione federale, il SECO non può più rilasciare le autorizzazioni; questa misura gli consentirà di ricorrere quale autorità di sorveglianza contro il rifiuto della concessione o la concessione ingiustificata di autorizzazioni. Le esperienze fatte finora in materia di
esecuzione hanno mostrato che un’applicazione uniforme delle disposizioni legali può essere garantita soltanto a questa condizione.
Nonostante l’entrata in vigore della legge sul Tribunale federale (LTF), è necessario
menzionare il SECO poiché, secondo l’articolo 89 capoverso 2 lettera a di detta legge, le unità della Confederazione hanno diritto di ricorrere nella misura in cui lo preveda il diritto federale. È tuttavia sufficiente introdurre questa menzione a livello di ordinanza.