Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

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Art. 35a LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 35a1 Collaborazione interistituzionale Art. 35a1 Collaborazione interistituzionale e collaborazione con collocatori privati e collaborazione con collocatori privati

1Ai fini della collaborazione interistituzionale1 Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell’articolo 85f della legge del 25 prevista nell’articolo 85f della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, gli uffici di orientamento disoccupazione, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, leggi cantonali di aiuto ai disoccupati,

dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione invalidità,

dell’assicurazione contro le malattie e della dell’assicurazione contro le malattie e della legislazione sull’asilo, le autorità cantonali legislazione sull’asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, incaricate della formazione professionale, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la private o pubbliche importanti per la

reintegrazione degli assicurati possono essere reintegrazione degli assicurati possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d’informazione se: dati utili del sistema d’informazione se:

a. la persona interessata riceve a. la persona interessata riceve

prestazioni da uno di questi organi e prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e dà il suo consenso; e

b. gli organi menzionati accordano la b. gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la dell’assicurazione contro la

disoccupazione. disoccupazione.

1bisGli organi di esecuzione dell’assicurazione 1bisGli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici contro la disoccupazione e gli uffici

dell’assicurazione invalidità sono dell’assicurazione invalidità sono

reciprocamente esonerati dall’obbligo del reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto nell’ambito della collaborazione segreto nell’ambito della collaborazione interistituzionale nella misura in cui: interistituzionale nella misura in cui:

a. non vi si opponga alcun interesse a. non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e privato preponderante; e

b. le informazioni e i documenti sono b. le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento: l’organo che assicura il finanziamento:

1. per decidere qual è il 1. per decidere qual è il

provvedimento di provvedimento di