Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

mediante decreto federale sottoposto al referendum il volume iniziale della compensazione dei casi di rigore. Secondo il bilancio globale 2004/05 devono essere messi a disposizione 420 milioni di franchi all’anno per la compensazione dei casi di rigore. La compensazione dei casi di rigore è finanziata in ragione di due terzi dalla Confederazione e di un terzo dai Cantoni. Essa è concepita come aiuto temporaneo transitorio e non quindi come vera e propria parte integrante del nuovo sistema di perequazione. Pertanto essa sfonda anche la corazza della neutralità a livello di bilancio al momento del passaggio alla NPC, corazza che determina una stretta connessione tra dissociazione dei compiti, soppressione dell’attuale perequazione finanziaria e nuovo sistema di perequazione.

I contributi annui di compensazione dei casi di rigore e quindi anche il volume complessivo di compensazione sono stabiliti esaustivamente nel decreto federale e sono congelati per otto anni. Dopo tale termine i contributi sono ridotti del 5 per cento all’anno rispetto all’importo iniziale. Fondandosi sul rapporto sull’efficacia, l’Assemblea federale può decidere ogni quattro anni se abrogare totalmente o parzialmente la compensazione dei casi di rigore. Pertanto nell’ambito della compensazione dei casi di rigore vengono versati contributi per un massimo di 28 anni. La compensazione dei casi di rigore è a disposizione dei soli Cantoni finanziariamente deboli. Un Cantone finanziariamente debole perde il suo diritto alla compensazione dei casi di rigore se durante il periodo in cui ne beneficia diventa finanziariamente forte.

L’effetto netto del passaggio dal sistema attuale alla NPC risulta dal bilancio globale. Si tratta della colonna 11 della tabella dell’allegato 10. Il bilancio globale confronta la dissociazione dei compiti, la soppressione dell’attuale perequazione finanziaria e la riduzione della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta con i pagamenti di perequazione del nuovo sistema. La figura 3 contiene una rappresentazione grafica della soppressione dei trasferimenti. I Cantini vi figurano da sinistra a destra nell’ordine decrescente del loro indice medio delle risorse 2004/05. Al momento del passaggio alla NPC la soppressione dell’attuale perequazione finanziaria determina di massima un aggravio dei Cantoni finanziariamente forti e uno sgravio dei Cantoni finanziariamente deboli. A questo va inoltre integrato il contributo di finanziamento composto dalla riduzione della quota dei Cantoni all’imposta federale e dal saldo della dissociazione dei compiti. La riduzione della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta provoca in tutti i Cantoni un aggravio a dipendenza del gettito cantonale, mentre la dissociazione dei compiti determina un aggravio o uno sgravio netti a seconda della struttura cantonale delle uscite.