Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine
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IR = Indice delle risorse; PR = Perequazione delle risorse; GFS = Gettito fiscale standardizzato (coefficiente per le risorse proprie determinati)
Nelle colonne 7–9 sono indicati i versamenti per la compensazione degli oneri nel 2004/2005. In questo ambito traspare chiaramente una spaccatura tra perequazione delle risorse e compensazione degli oneri nella misura in cui anche i Cantoni finanziariamente forti beneficiano di versamenti a titolo di compensazione degli oneri in presenza di corrispondenti valori di indicatore. Gli indicatori sui quali poggiano i versamenti di compensazione sono pubblicati negli allegati 3 e 4.
Nella colonna 10 è indicato il saldo dei versamenti a titolo di perequazione delle risorse e di compensazione degli oneri (colonne 6–9). Il confronto con la colonna 4, che mostra la soppressione dell’attuale perequazione finanziaria, consente altresì il paragone tra i pagamenti di perequazione tra la perequazione finanziaria vigente e la nuova perequazione finanziaria 2004/05 in senso stretto.
La colonna 11 presenta il bilancio del passaggio alla NPC prima della compensazione dei casi di rigore. La cifra corrisponde al saldo delle colonne 5 e 10. In considerazione del volume più importante di perequazione della perequazione delle risorse e degli oneri rispetto alla perequazione finanziaria attuale, la NPC è di massima vincolata a un aggravio netto per i Cantoni finanziariamente forti e a uno sgravio netto per i Cantoni finanziariamente deboli e i Cantoni con forti oneri speciali. Esistono nondimeno Cantoni finanziariamente deboli che subiscono un aggravio netto nel bilancio globale nonostante il volume di perequazione relativamente elevato. I motivi di questo stato di fatto sono numerosi; essi sono analizzati in modo più approfondito nel capitolo 1.2.4.
L’aggravio netto che subiscono taluni Cantoni finanziariamente deboli nel bilancio globale non è politicamente auspicato. Per questo motivo il legislatore ha istituito la compensazione dei casi di rigore, che dovrà garantire a tutti i Cantoni finanziariamente deboli uno sgravio netto al momento del passaggio alla NPC. Il bilancio ad avvenuta compensazione dei casi di rigore risulta dalla colonna 12; il calcolo della compensazione dei casi di rigore è presentato nel capitolo successivo.
1.2.4 Determinazione dei contributi per la compensazione dei casi di rigore
Il passaggio alla NPC è all’origine di notevole mutamenti dei flussi finanziari sia tra Confederazione e Cantoni, sia tra Cantoni. Tali mutamenti fanno pure sì che singoli Cantoni finanziariamente deboli, ma avvantaggiati dall’attuale sistema di perequazione, ricevano meno mezzi dalla perequazione finanziaria. Per questi Cantoni l’ammanco può costituire un onere notevole, tanto più che nel corso dei decenni precedenti la loro struttura di entrate e di uscite si è fortemente adeguata all’attuale sistema di perequazione.
La compensazione dei casi di rigore deve riservare ai Cantoni interessati il tempo necessario per adeguare alla NPC la loro struttura di finanze pubbliche. L’articolo 19 LPFC prevede pertanto una compensazione dei casi di rigore limitata nel tempo, tramite i cui contributi possa essere ammortizzato il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. In virtù dell’articolo 19 capoverso 3 LPFC, l’Assemblea federale stabilisce