Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo

dell’ordinanza del 27 novembre 198941 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta federale diretta. Queste ordinanze sono formalmente abrogate nell’OPFC.

Gli adeguamenti necessari a livello di ordinanza nei singoli settori di compiti sono già stati indicati nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (secondo messaggio sulla NPC).

2 Spiegazioni relative ai singoli articoli

2.1 Decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri

Art. 1

Il contributo dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse (perequazione orizzontale delle risorse) ammonta a 1,270 miliardi di franchi, pari al 70 per cento del contributo della Confederazione alla perequazione delle risorse.

Art. 2

La dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria nonché la riduzione della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta dal 30 al 17 per cento determinano nel 2008 uno sgravio della Confederazione di 2,503 miliardi di franchi. Tale importo è quindi disponibile ai fini della dotazione della perequazione verticale delle risorse e della compensazione dell’aggravio geotopografico e dell’aggravio sociodemografico. Conformemente al consenso raggiunto tra Confederazione e Cantoni nel quadro dell’organizzazione del progetto della NPC, la somma di 2,503 miliardi di franchi deve confluire in ragione del 72,5 per cento nella perequazione delle risorse (1,815 miliardi di franchi) e del 27,5 per cento nella compensazione degli oneri (0,688 miliardi di franchi).

Art. 3 e 4

All’interno della compensazione degli oneri è prevista una equa ripartizione dei contributi tra la compensazione dell’aggravio geotopografico e la compensazione dell’aggravio sociodemografico, di modo che per ognuno di essi sono disponibili 344 milioni di franchi.

I contributi di base valgono di norma per un periodo di quattro anni. Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale i versamenti di compensazione corrispondono a tali contributi di base. Nel corso degli anni successivi essi sono nondimeno aggiornati conformemente all’articolo 6 capoverso 2 LPFC.

41 RU 1989 2470