Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine

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2.2 Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore

Art. 1

La compensazione dei casi di rigore è calcolata sulla scorta del bilancio globale 2004/2005 e ammonta a 419 milioni di franchi. Due terzi di questo importo (279 milioni di franchi) sono assunti dalla Confederazione e un terzo (139 milioni di franchi) dai Cantoni. La ripartizione del contributo di finanziamento dei Cantoni è effettuata in funzione della popolazione residente. Si tratta in questo caso dei cosiddetti contributi iniziali. Nell’ambito della successiva diminuzione dell’importo per la compensazione dei casi di rigore secondo l’articolo 19 capoversi 3, 4 e 6 LPFC i contributi dei Cantoni sono ridotti proporzionalmente.

2.3 Commento delle modifiche della legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata

Art. 4 cpv. 5 LUMin

Come esposto in precedenza, secondo i principi della NPC la neutralità dei costi deve essere realizzata tramite il bilancio globale anche all’interno del finanziamento speciale del traffico stradale. A tale scopo deve essere tra l'altro ridotta dall’attuale 12 per cento al 10 per cento la quota legale minima dei Cantoni ai contributi non vincolati a opere.

2.4 Commento delle modifiche della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 103 cpv. 1 LAVS

Conformemente al piano finanziario per il 2008, nell’articolo 103 capoverso 1 LAVS la quota definitiva del contributo della Confederazione viene fissata al 19,55 per cento delle uscite annue dell’assicurazione.

Disposizione transitoria in relazione alla determinazione della quota definitiva

Nell’ambito dei dibattiti parlamentari sulla legislazione di esecuzione, il Parlamento ha introdotto una disposizione transitoria all’articolo 103 capoverso 1 LAVS, in virtù della quale la quota definitiva del contributo della Confederazione ai sensi dell’articolo 103 capoverso 1 verrebbe stabilita nel quadro del messaggio concernente i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore e adeguato prima dell’entrata in vigore della legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Tale quota è stata stabilita e inserita all’articolo 103 capoverso 1. In questo senso si è tenuto conto dell’obiettivo della disposizione transitoria; questa può pertanto essere abrogata.