Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine
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2.5 Commento delle modifiche della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 78 cpv. 1 LAI Determinazione definitiva del contributo della Confederazione
Conformemente al piano finanziario per il 2008, nell’articolo 78 capoverso LAI la quota definitiva del contributo della Confederazione viene fissata al 37,62 per cento delle uscite annue dell’assicurazione. Tale quota definitiva tiene conto della soppressione delle prestazioni collettive dell’AI ed entra in vigore per una durata indeterminata.
Disposizione transitoria in relazione alla determinazione della quota definitiva
Nell’ambito dei dibattiti parlamentari sulla legislazione di esecuzione, il Parlamento ha introdotto una disposizione transitoria all’articolo 78 capoverso 1 LAI, in virtù della quale la quota definitiva del contributo della Confederazione ai sensi dell’articolo 78 capoverso 1 verrebbe stabilita nel quadro del messaggio concernente i contributi di base per la perequazione delle risorse, della compensazione degli oneri e dei casi di rigore e adeguato prima dell’entrata in vigore della legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Tale quota è stata stabilita e inserita all’articolo 78 capoverso 1. In questo senso si è tenuto conto dell’obiettivo della disposizione transitoria; questa può pertanto essere abrogata.
Disposizione transitoria in relazione agli impegni finanziari posticipati
Ad capoverso 4 (nuovo): i pagamenti posticipati delle prestazioni collettive – pari a 1’962 milioni di franchi – devono essere finanziati secondo l’ordinamento vigente prima dell’entrata in vigore della NPC. Tali pagamenti devono essere effettuati all’AI sotto forma di contributi forfetari a fondo perso. Secondo il vecchio articolo 78 LAI, la Confederazione partecipa al finanziamento con il 37,5 per cento e i Cantoni con il 12,5 per cento. Per la Confederazione ne consegue un aggravio di 736 milioni di franchi, come stabilito dalla lettera a.
Il corrispondente contributo dei Cantoni ammonta a 245 milioni di franchi. Oltre ai pagamenti arretrati delle prestazioni collettive sussistono pagamenti arretrati delle prestazioni individuali e delle rendite. I Cantoni devono versare il loro contributo anche su questo importo di complessivi 1'400 milioni di franchi. Si tratta di ulteriori 175 milioni di franchi. La lettera b stabilisce il totale di questo contributo a fondo perso in 420 milioni di franchi. Diversamente dai Cantoni, la quota di finanziamento della Confederazione non deve essere oggetto di un disciplinamento speciale poiché la Confederazione continua a partecipare al finanziamento di queste prestazioni.
Ad capoverso 5 (nuovo): l’articolo 78 disciplina il contributo della Confederazione all’AI in per cento delle uscite complessive dell’assicurazione. Le prestazioni per le quali il contributo della Confederazione viene versato sotto forma di contributo a fondo perso devono essere escluse dal contributo ordinario della Confederazione, affinché non venga effettuato un doppio pagamento. Il contributo dei Cantoni è ripartito in funzione della chiave di ripartizione utilizzata per il conteggio definitivo dei contributi dei Cantoni all’AI per il 2005 (il calcolo della chiave di ripartizione è