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Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine
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a. il valore mirato per il Cantone finanziariamente più debole (art. 6 cpv. 3 LFPC) possa essere raggiunto con i minori mezzi finanziari possibili;
b. la graduatoria dei Cantoni in funzione del gettito fiscale standardizzato pro capite, compreso il contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, non venga modificata.
3 Il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli è effettuato conformemente all’allegato 10.
Titolo 2: Compensazione degli oneri da parte della Confederazione
Capitolo 1: Dati di base
Art. 33 Dati di base
I dati di base sono costituiti dalle statistiche della Confederazione secondo la legge federale del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale, la legge federale del 26 giugno 19986 sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze dell’ultimo anno di volta in volta disponibile.
Art. 34 Obbligo di fornire i dati
1 I Cantoni provvedono affinché i dati siano messi a disposizione.
2 Il Dipartimento federale dell’interno emana prescrizioni sul rilevamento e la fornitura di dati da parte dei Cantoni; esso vi coinvolge i Cantoni.
Capitolo 2: Compensazione dell’aggravio geotopografico
Sezione 1: Oneri speciali determinanti
Art. 35 Indicatori parziali
1 La compensazione dell’aggravio geotopografico poggia sui seguenti quattro indicatori parziali dei Cantoni:
a. altitudine degli insediamenti:
percentuale rispetto alla popolazione residente totale della popolazione residente secondo il censimento a oltre 800 metri sul mare;
b. declività del terreno:
altitudine mediana della superficie produttiva;
c. struttura dell’insediamento:
percentuale rispetto alla popolazione residente totale della popolazione residente domiciliata secondo il censimento all’infuori del territorio dell’agglomerato principale (allegato 11);