Progetto

Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine

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venti dall’estero di tutte le persone giuridiche in Svizzera che sono tassate conformemente all’articolo 28 capoverso 3 LAID.

c. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell’articolo 28 capoverso 4 LAID è pari al primo quartile delle quote imponibili degli altri proventi dall’estero di tutte le persone giuridiche in Svizzera che sono tassate conformemente all’articolo 28 capoverso 4 LAID.

3 Il calcolo dei fattori di supplemento è effettuato conformemente all’allegato 6.

4 I fattori beta sono validi secondo l'allegato 6 per un periodo quadriennale di perequazione delle risorse. Essi si basano sulle cifre degli anni di calcolo del precedente periodo quadriennale di perequazione delle risorse.

5 Il fattore beta delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale tassate solo provvisoriamente è 1.

Sezione 7: Riparti fiscali determinanti

Art. 24 Dati di base

La base di calcolo dei riparti fiscali determinanti corrisponde agli accrediti di imposta federale diretta allibrati dai Cantoni a favore di altri Cantoni secondo l’allegato 7.

Art. 25 Calcolo

1 I riparti fiscali determinanti di un determinato Cantone (allegato 7) corrispondono al saldo ponderato tra la somma degli accrediti di imposta federale diretta:

a. allibrati negli altri Cantoni a favore di detto Cantone durante gli anni di calcolo;

b. allibrati da detto Cantone a favore degli altri Cantoni durante gli anni di calcolo.

2 Il fattore di ponderazione di un determinato Cantone corrisponde al rapporto tra la somma dei redditi e degli utili determinanti di detto Cantone ai sensi delle sezioni 2, 3, 5 e 6 e il gettito dell’imposta federale diretta in detto Cantone durante gli anni di calcolo.

Sezione 8: Rilevamento dei dati

Art. 26 Rilevamento dei dati

Il Dipartimento emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura di dati da parte dei Cantoni, come pure sul relativo trattamento da parte degli uffici. In merito coinvolge i Cantoni e il Controllo federale delle finanze.