Progetto

Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

2 Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua l’importo di compensazione in funzione del tasso di crescita dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

3 L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 9 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.

4 L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:

a. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti all’altitudine degli insediamenti;

b. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla declività del terreno;

c. un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura degli insediamenti;

d. un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla densità demografica.

Art. 38 Contributi ai Cantoni

1 I contributi a un determinato Cantone sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.

2 I contributi ai Cantoni sono elencati nell’allegato 13.

Capitolo 3: Compensazione dell’aggravio sociodemografico

Sezione 1: Oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica

Art. 39 Indicatori parziali

1 La compensazione degli oneri speciali sociodemografici della struttura demografica poggia sui seguenti tre indicatori parziali dei Cantoni:

a. povertà:

percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di beneficiari di prestazioni di aiuto sociale in senso lato;

b. struttura di età:

percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti di età pari o superiore agli 80 anni;

c. integrazione degli stranieri:

percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti esteri non provenienti dagli Stati limitrofi e residenti da 12 anni al massimo in Svizzera.

2 Si considerano prestazioni di aiuto sociale in senso lato le seguenti prestazioni in denaro orientate al bisogno, per quanto concesse a persone o economie domestiche e