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Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine
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2 Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua l’importo di compensazione in funzione del tasso di crescita dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
3 L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 9 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.
4 L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:
a. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti all’altitudine degli insediamenti;
b. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla declività del terreno;
c. un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura degli insediamenti;
d. un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla densità demografica.
Art. 38 Contributi ai Cantoni
1 I contributi a un determinato Cantone sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
2 I contributi ai Cantoni sono elencati nell’allegato 13.
Capitolo 3: Compensazione dell’aggravio sociodemografico
Sezione 1: Oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica
Art. 39 Indicatori parziali
1 La compensazione degli oneri speciali sociodemografici della struttura demografica poggia sui seguenti tre indicatori parziali dei Cantoni:
a. povertà:
percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di beneficiari di prestazioni di aiuto sociale in senso lato;
b. struttura di età:
percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti di età pari o superiore agli 80 anni;
c. integrazione degli stranieri:
percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti esteri non provenienti dagli Stati limitrofi e residenti da 12 anni al massimo in Svizzera.
2 Si considerano prestazioni di aiuto sociale in senso lato le seguenti prestazioni in denaro orientate al bisogno, per quanto concesse a persone o economie domestiche e