Progetto

Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Capitolo 2: Perequazione delle risorse

Art. 29 Prestazione della Confederazione

1 Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LPFC la prestazione della Confederazione alla perequazione delle risorse corrisponde al contributo di base della Confederazione stabilito dall’Assemblea federale.

2 Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua di volta in volta la prestazione della Confederazione in funzione del tasso di variazione del potenziale di risorse della Svizzera rispetto all’anno precedente.

3 L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 5 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.

Art. 30 Prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti

1 Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LFPC la prestazione complessiva alla perequazione delle risorse dei Cantoni finanziariamente forti corrisponde al contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti stabilito dall’Assemblea federale.

2 Nel corso dei tre anni successivi il Consiglio federale adegua di volta in volta la prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti in funzione del tasso di variazione rispetto all’anno precedente della somma dei potenziali di risorse dei Cantoni finanziariamente forti durante l’anno in questione. Sono fatte salve le limitazioni legali della prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti ad almeno due terzi e al massimo all’80 per cento della prestazione della Confederazione (art. 4 cpv. 2 LFPC).

3 L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 5 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.

Art. 31 Contributi dei Cantoni finanziariamente forti

1 Il contributo pro capite di un Cantone finanziariamente forte è proporzionale alla differenza tra il suo indice delle risorse e l’indice delle risorse di tutta la Svizzera.

2 Il calcolo dei contributi è effettuato conformemente all’allegato 9.

Art. 32 Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli (ripartizione)

1 Il contributo pro capite a un Cantone finanziariamente debole aumenta progressivamente alla differenza tra l’indice delle risorse di tutta la Svizzera e l’indice delle risorse di detto Cantone.

2 La progressione è stabilita in modo che: