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Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine

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d. densità demografica:

abitanti per chilometro quadrato della popolazione residente permanente.

2 Gli indicatori parziali dei Cantoni sono elencati nell’allegato 12.

Art. 36 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti

1 Per ogni indicatore parziale sono calcolati un indice di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni.

2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il valore dell’indicatore parziale di detto Cantone e il corrispondente valore dell’indicatore parziale di tutta la Svizzera.

3 L’indice di aggravio di un determinato Cantone è arrotondato di una cifra dopo la virgola.

4 L’indice di aggravio di tutta la Svizzera è di 100 punti.

5 Gli oneri speciali determinanti di un determinato Cantone corrispondono alla differenza ponderata tra l’indice di aggravio di detto Cantone e il corrispondente indice di aggravio di tutta la Svizzera. I fattori di ponderazione sono differenziati in funzione dell’indicatore parziale su cui poggiano e corrispondono:

a. per l’indicatore parziale altitudine degli insediamenti:

alla popolazione secondo il censimento del Cantone residente a oltre 800 metri sul mare;

b. per l’indicatore parziale declività del terreno

alla superficie produttiva del Cantone;

c. per l’indicatore parziale struttura dell’insediamento:

al numero di abitanti secondo il censimento domiciliati all’infuori del territorio dell’agglomerato principale del Cantone;

d. per l’indicatore parziale densità demografica:

alla popolazione residente permanente del Cantone.

6 Se l’indice di aggravio di un determinato Cantone è inferiore all'indice di aggravio di tutta la Svizzera, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.

7 Gli indici di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni sono elencati nell’allegato 12.

Sezione 2: Versamenti di compensazione

Art. 37 Determinazione dei mezzi di compensazione

1 Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LPFC l’importo totale di compensazione dell’aggravio geotopografico corrisponde al contributo di base stabilito dall’Assemblea federale.