Progetto
Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine
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d. densità demografica:
abitanti per chilometro quadrato della popolazione residente permanente.
2 Gli indicatori parziali dei Cantoni sono elencati nell’allegato 12.
Art. 36 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti
1 Per ogni indicatore parziale sono calcolati un indice di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni.
2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il valore dell’indicatore parziale di detto Cantone e il corrispondente valore dell’indicatore parziale di tutta la Svizzera.
3 L’indice di aggravio di un determinato Cantone è arrotondato di una cifra dopo la virgola.
4 L’indice di aggravio di tutta la Svizzera è di 100 punti.
5 Gli oneri speciali determinanti di un determinato Cantone corrispondono alla differenza ponderata tra l’indice di aggravio di detto Cantone e il corrispondente indice di aggravio di tutta la Svizzera. I fattori di ponderazione sono differenziati in funzione dell’indicatore parziale su cui poggiano e corrispondono:
a. per l’indicatore parziale altitudine degli insediamenti:
alla popolazione secondo il censimento del Cantone residente a oltre 800 metri sul mare;
b. per l’indicatore parziale declività del terreno
alla superficie produttiva del Cantone;
c. per l’indicatore parziale struttura dell’insediamento:
al numero di abitanti secondo il censimento domiciliati all’infuori del territorio dell’agglomerato principale del Cantone;
d. per l’indicatore parziale densità demografica:
alla popolazione residente permanente del Cantone.
6 Se l’indice di aggravio di un determinato Cantone è inferiore all'indice di aggravio di tutta la Svizzera, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.
7 Gli indici di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni sono elencati nell’allegato 12.
Sezione 2: Versamenti di compensazione
Art. 37 Determinazione dei mezzi di compensazione
1 Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LPFC l’importo totale di compensazione dell’aggravio geotopografico corrisponde al contributo di base stabilito dall’Assemblea federale.