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Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine
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considerate nella statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale ai sensi dell’ordinanza del 30 giugno 19937 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali:
a. l’aiuto sociale economico in virtù della legislazione cantonale sull’aiuto sociale;
b. l’anticipo di alimenti disciplinato a livello cantonale;
c. le prestazioni complementari della Confederazione (ponderate in funzione della quota cantonale di finanziamento secondo l’articolo 13 della legge federale del …8 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità);
d i sussidi cantonali all’AVS/Ai e i sussidi cantonali all’aiuto a domicilio;
e. le prestazioni cantonali in caso di bisogno nel contesto della disoccupazione;
f. gli aiuti cantonali alla maternità, nonché i contributi di sostentamento alle famiglie con figli;
g. le indennità di alloggio o gli anticipi cantonali di spese di alloggio riferiti alle persone o alle economie domestiche.
3 Le prestazioni multiple sono contate una sola volta.
4 Gli indicatori parziali dei Cantoni sono elencati nell’allegato 14.
Art. 40 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti
1 Gli indicatori parziali dei Cantoni sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di fattori di ponderazione. I fattori di ponderazione sono stabiliti tramite l’analisi delle componenti principali e verificati ogni anno. Il calcolo si fonda sull’allegato 14.
2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola.
3 Sulla scorta dell’indice di aggravio di un determinato Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l’indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l’indice più basso.
4 Gli oneri speciali determinanti di un determinato Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.
5 Gli indici di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni sono elencati nell’allegato 14.
7 RS 431.012.1
8 RS …