Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Rumore causato dagli aeromobili. Garanzie procedurali · 52 pagine

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2.1.2.2 Procedura in occasione di espropriazione a causa delle immissioni

Quando la costruzione di opere siffatte è soggetta all’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) 13, i piani pubblicati devono contenere le indicazioni e le carte sull’inquinamento fonico pronosticato14. Essi mostrano i luoghi in cui, secondo i calcoli fatti dal proprietario dell’opera, i valori limite delle immissioni, determinanti per un’espropriazione, dovrebbero essere superati. In tal modo, il proprietario dell’opera, predisponendo l’esposizione pubblica dei piani per questi progetti, è così in grado di determinare, per ogni parcella, i fondi e i diritti da espropriare.

L’autorità esecutiva, nel momento in cui approva i piani pubblicamente depositati, deve, conformemente all’articolo 37a OIF15, definire nella sua decisione concernente la costruzione, la modifica o il risanamento di un impianto, le immissione foniche consentite. Se essa segue le conclusioni del proprietario dell’opera, le immissioni foniche ammissibili autorizzate corrispondono a quelle rilevate dai piani depositati. Per contro, in caso di divergenza rispetto alla domanda del proprietario dell’opera, le immissioni foniche autorizzate possono anche differenziarsi da quelle contenute nella domanda del proprietario. Divergenze possono sorgere anche nel corso della procedura di ricorso. Quando l’istanza competente ammette un ricorso contro i piani o un regolamento di esercizio approvati dall’autorità esecutiva, ciò può comportare un aumento o una diminuzione dell’inquinamento fonico ammesso nelle zone situate nelle vicinanze dell’opera. In questi casi, l’inquinamento fonico definitivo autorizzato e passato in giudicato non corrisponde più a quello indicato nei piani pubblicamente depositati.

In questi casi, la certezza del diritto e l’articolo 29 LEspr16impongono di determinare i cambiamenti intervenuti rispetto alla situazione pubblicata (i nuovi fondi interessati e i fondi che non sono più colpiti dall’inquinamento fonico eccessivo) e di modificare di conseguenza i piani pubblicamente depositati. Si procede inoltre nello stesso modo con gli altri fondi e diritti da espropriare: quando a causa dei cambiamenti emersi nel corso della procedura di approvazione dei piani o della procedura di ricorso che ne deriva non è più necessario espropriare certi fondi o diritti, questi devono essere ritirati dalla procedura di espropriazione. Per contro, qualora fondi o diritti supplementari siano interessati dai cambiamenti intervenuti, la procedura di deposito pubblico dei piani prevista dalla legge sulla espropriazione deve essere aperta ai nuovi proprietari interessati. In merito, non esiste alcuna differenza rispetto alla procedura che disciplina i casi di immissioni eccessive.

13 Ciò che risulta dall’Allegato dell’ordinanza relativa agli esami dell’impatto sull’ambiente (OEIA, RS 814.011).

14 Art. 36 segg. OIF (814.41)

15 RS 814.41(nella versione conf. al n. I dell’ordinanza del 1° settembre 2004, in vigore dal 1° ottobre 2004, RU 2004 4167

16 DTF 111 Ib 15 segg.