Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine

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La competenza decisionale dell’esercente dell’aeroporto in relazione alla riscossione delle tasse aeroportuali è accolta favorevolmente da sei partecipanti alla consultazione50. La Città di Zurigo reputa invece poco chiaro il testo della disposizione, interpretandolo nel senso che l’esercente dell’aeroporto riscuoterebbe la tassa caso per caso mediante decisione sulla base di un tariffario generale da lui emanato. Nella sua presa di posizione, il Cantone di Zurigo accenna al fatto che sarebbe sensato che «gli esercenti dell’aeroporto fissino le tasse riscosse mediante decisione che a loro volta necessiterebbe dell’approvazione dell’UFAC».

1.2.2 Art. 39 cpv. 2 E LNA

Singoli partecipanti alla consultazione51 auspicano una maggiore ponderazione dei due criteri dell’impatto fonico e delle emissioni di sostanze nocive nella definizione dell’entità delle tasse aeroportuali. La Città di Zurigo deplora il fatto che la riscossione delle tasse per la copertura dei costi cagionati dall’impatto fonico e dalle emissioni di sostanze nocive venga demandata alla discrezionalità degli esercenti degli aerodromi. Questi ultimi dovrebbero piuttosto essere obbligati a riscuotere dette tasse, in modo da esercitare un effetto guida. Nel caso dell’aeroporto di Zurigo sarebbe inoltre emerso che soltanto un adeguamento regolare di queste tasse eserciterebbe effettivamente l’effetto guida desiderato. Occorrerebbe altresì prescrivere agli aerodromi di esigere, da parte di tutti gli aeroporti e in funzione delle rispettive categorie di impatto fonico, uno speciale supplemento per l’impatto fonico, per creare così degli incentivi a spostare gli orari di decollo e di atterraggio nelle ore diurne. Il Cantone Ticino reputa necessaria una rielaborazione della classificazione dell’impatto fonico degli aerei. Nella fissazione della tassa occorrerebbe inoltre tenere conto delle circostanze specifiche che caratterizzano i singoli aerodromi. Il Cantone Friburgo è del parere che le quote di tasse definite sulla base dell’impatto fonico e delle emissioni di sostanze nocive possano essere utilizzate soltanto allo scopo di ridurre appunto tali effetti.

Tre partecipanti alla consultazione52 accennano al fatto che nell’art. 39 cpv. 2 sono citati in particolare gli obiettivi di guida che si tratterebbe di considerare nell’ambito della riscossione delle tasse. Queste tasse sarebbero tuttavia destinate a loro giudizio principalmente alla gestione dell’aerodromo e dovrebbero essere pertanto fissate orientandosi ai costi. Ciò dovrebbe essere chiarito in una frase introduttiva.

A giudizio di Swiss mancherebbe inoltre una base di calcolo per i voli destinati unicamente al trasporto di merci.

1.2.3 Art. 39 cpv. 3 E LNA

Cinque partecipanti alla consultazione53 si dichiarano espressamente favorevoli alla nuova opportunità di introdurre un sistema di emolumenti differenziato in funzione degli orari e dell’intensità del traffico aereo. Il Cantone Zurigo ritiene fondamentalmente sensato un simile sistema, facendo tuttavia osservare che presso gli aerodromi con funzione di crocevia l’hub carrier causerebbe la sollecitazione di punta dell’infrastruttura, poiché cumulerebbe decolli e atterraggi a ondate per offrire ai propri clienti possibilità di cambiare volo possibilmente numerose e con tempi di attesa limitati. A fronte del contesto competitivo estremamente difficile a cui sarebbero esposte le compagnie aeree, ci si domanda tuttavia fino a che punto sareb-

50 ZH, ZG, ZHK, SIAA, Swiss, Unique.

51 ZG, FR, Città di Zurigo.

52 ZHK, SIAA, Unique.

53 BS, SIAA, Unique, weltoffenes Zürich, IG Luftverkehr. /42 7