Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
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ziario sarebbe semplicemente inaccettabile e porterebbe a una vera e propria disparità di trattamento rispetto ad altri settori delle infrastrutture. Così, UBS e Credit Suisse verserebbero ciascuna circa 2,5 milioni di franchi di tasse di vigilanza forfettarie, a fronte di una somma di bilancio pari a circa 2'272 miliardi di franchi di UBS. Oltre a una tassa di vigilanza forfettaria, inoltre, le banche non sarebbero tenute a versare ulteriori emolumenti per singoli servizi di vigilanza bancaria. La Swiss dovrebbe dunque corrispondere, rispetto a una grande banca come UBS, tasse di vigilanza più che doppie sebbene la somma di bilancio di UBS sia 400 volte superiore alla propria.
Easyjet è del parere che le compagnie aeree «low cost» risulterebbero particolarmente svantaggiate rispetto alle compagnie aeree tradizionali se il calcolo della tassa di vigilanza venisse basato esclusivamente sul numero di passeggeri trasportati, senza tenere conto del fatturato dell’azienda nella definizione della base di calcolo della tassa.
L’AeCS accenna inoltre al fatto che, in virtù dell’art. 6b cpv. 2 E LNA, la nuova tassa di vigilanza verrebbe riscossa dalle «imprese». Secondo l’art. 6b cpv. 5, tuttavia, tutti gli aerodromi sarebbero tenuti a corrispondere questa tassa di vigilanza, anche quelli piccoli e piccolissimi che in parte sono gestiti su base privata e non esercitano un’attività orientata al profitto. Tra questi, sarebbero soprattutto gli aerodromi destinati al volo a vela ad essere colpiti in modo particolare dalla nuova disposizione, poiché effettuano molti decolli e atterraggi a scopo di addestramento a fronte di voli di durata nel complesso limitata. E poiché proprio questi aerodromi non causano praticamente alcun lavoro all’UFAC, la tassa non verrebbe imputata a chi effettivamente usufruisce dei relativi servizi. Inoltre molti di questi aerodromi, gestiti da club di volo sportivo, offrono servizi di formazione di volo a titolo onorifico. Questi aerodromi verrebbero dunque tassati due volte, poiché ai sensi dell’art. 6b cpv. 5 lett. c LNA dovrebbero versare anche una tassa variabile basata sul ricavo lordo della formazione di volo (con o senza noleggio di aerei). L’AeCS osserva a titolo riassuntivo che il prelievo di una tassa di vigilanza variabile in base al numero di movimenti di volo indipendentemente dal tipo di impresa e in particolare dello scopo formativo del volo renderebbe economicamente insostenibile per molti aerodromi continuare a offrire servizi di formazione o addirittura gestirne le strutture. L’AeCS chiede pertanto di chiarire eventualmente all’art. 6b che il concetto di «imprese» non comprende gli aerodromi gestiti privatamente e non orientati al profitto, né le scuole di volo gestite a titolo commerciale.
Unique e la SIAA obiettano infine che l’introduzione graduale della tassa di vigilanza prevista nelle disposizioni transitorie non verrebbe menzionata nel rapporto esplicativo, rendendo conseguentemente poco chiaro il contesto di tale regolamentazione.
1.2 Prese di posizione relative alle tasse aeroportuali (art. 39 LNA)
35 partecipanti alla consultazione49 hanno preso posizione in merito alle modifiche apportate all’art. 39 LNA. Con riferimento ai singoli capoversi dell’art. 39 LNA sono pervenute in particolare le seguenti osservazioni:
1.2.1 Art. 39 cpv. 1 LNA
49 ZH, ZG, FR, BS, BL, AG, TI, GE, PPD, PLR, PS, GPS, economiesuisse, SGV, SAGV, CFS, hotelleriesuisse, GastroSuisse, HKBB, CVCI, ZHK, AeCS, ASA, SIAA, Swiss, easyjet, Unique, AIG, ALPAR, ARESA, Lugano Airport, skyguide, Città di Zurigo, weltoffenes Zürich, IG Luftverkehr. /42 6