Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine

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mente presso l’aerodromo di ubicazione dell’esercizio. Non vi sarebbero infatti motivi contrari al fatto che un’azienda aeronautica parcheggi i propri aerei, a seconda del piano

d’intervento, presso diversi aeroporti. Dichiarare questo elemento un presupposto per

l’ottenimento dell’autorizzazione di esercizio non sarebbe dunque giustificato. Nel caso in cui l’UFAC dovesse insistere sui diritti d’uso, esso dovrebbe dunque accettare che questi possano essere distribuiti tra diverse ubicazioni in Svizzera e all’estero.

SGV e CP osservano che la condizione dei diritti d’uso presso l’aerodromo in cui si svolge il traffico aereo discriminerebbe le aziende svizzere rispetto alla concorrenza europea.

L’autorizzazione di esercizio andrebbe concessa se l’azienda dispone dei diritti d’uso per un qualsiasi aerodromo in Svizzera o all’estero. L’ASA osserva che il testo di legge non corrisponderebbe agli obiettivi formulati nel rapporto esplicativo.

La SIAA e Unique reputano giusto che il conferimento di un’autorizzazione di esercizio (a tempo indeterminato) non sia più subordinata alla prova dei diritti d’uso di un aeroporto svizzero e che siano considerati sufficienti anche diritti d’uso all’estero. Esse osservano tuttavia a tale proposito che un aerodromo deve avere il diritto di revocare interamente o in parte tali diritti d’uso. Non dovrebbero pertanto essere escluse eventuali modifiche successive.

La SHA si dichiara favorevole all’introduzione di un’autorizzazione di esercizio a tempo indeterminato.

5.2 Prese di posizione relative all’art. 29 cpv. 1bis (nuovo) LNA

Quattro partecipanti alla consultazione121 hanno preso posizione in merito all’articolo 29 cpv. 1bis. La SIAA e Unique osservano a questo proposito che il concetto di «esercente di aerodromo» di cui si parla all’art. 29 cpv. 1bisè poco chiaro. Già oggi le autorizzazioni per i singoli voli verrebbero delegate all’esercente di aerodromo. Si porrebbe dunque la domanda se con il passaggio dal concetto di capo d’aerodromo a quello di esercente di aerodromo non si intenda realizzare anche un cambiamento della prassi attuale. Occorre inoltre osservare che il capo d’aerodromo quale singolo individuo non è in grado di svolgere in prima persona tutti questi compiti, ma deve in ogni caso poterne delegare una parte.

È inoltre essenziale la restrizione secondo cui una simile delega può avvenire unicamente con il consenso degli interessati. Anche se tale delega ha luogo già oggi, l’esercente di aerodromo non è praticamente in grado di valutare personalmente se i presupposti per la concessione dell’autorizzazione di cui all’art. 29 cpv. 2 LNA sono effettivamente soddisfatti. Tre partecipanti alla consultazione122 chiedono pertanto che il legislatore chiarisca che le basi decisionali sulla scorta delle quali occorre verificare sul posto se i presupposti di cui all’art. 29 cpv. 2 LNA sono soddisfatti vengano predisposte dall’UFAC123. L’ASA propone di non limitare la delega ai soli casi di urgenza.

6 Autorizzazioni per le aziende di costruzione e di manutenzione/ Obbligo di licenza per il personale di volo (art. 57 cpv. 3 nonché art. 60 cpv. 1 und 1bis [nuovo] LNA) /

6.1 Prese di posizione relative all’art. 57 cpv. 3 e all’art. 60 cpv. 1 LNA

121 ASA, SIAA, Unique, Lugano Airport.

122 SIAA, Unique, Lugano Airport.

123 SIAA, Unique, Lugano Airport. /42 34