Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati
Sei partecipanti alla consultazione124 osservano che con l’adesione della Svizzera all’AESA le autorizzazioni dell'AESA saranno sostituite in futuro dalle attuali autorizzazioni nazionali. Non sarebbe pertanto accettabile che le aziende e le persone necessitino a titolo supplementare anche di un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio federale. La Swiss auspica che l’art. 57 cpv. 1 E LNA chiarisca che per garantire la sicurezza aerea sono vincolanti in primo luogo le disposizioni internazionali.
La Swiss si dichiara favorevole ad assoggettare il personale dei servizi di sicurezza aerea all’obbligo di licenza. L’ASA osserva a questo proposito che è necessario precisare il concetto di personale dei servizi di sicurezza aerea di cui all’art. 60 cpv. 1 lett. d. Il personale amministrativo deve infatti essere escluso in ogni caso dall’obbligo di licenza.
6.2 Prese di posizione relative all’art. 60 cpv. 1bis LNA
Otto partecipanti alla consultazione125 fanno osservare che nell’ambito della revisione della LNA occorrerebbe cancellare dalla legge alcuni «relitti» quali la limitazione temporale della licenza. All’estero non si conoscerebbe infatti alcun limite temporale nel caso delle licenze rilasciate nel settore della navigazione aerea. Inoltre, nel traffico stradale le licenze di condurre e le licenze di circolazione verrebbero concesse a tempo indeterminato. La Swiss fa notare infine che l’obbligo di rinnovo causerebbe ogni volta nuovi costi.
7 Assicurazione per la responsabilità civile (art. 70 cpv. 1 e art. 75 cpv. 1 LNA) / Norma penale (art. 91 LNA)
7.1 Prese di posizione relative all’assicurazione per la responsabilità civile (art. 70 cpv. 1 e 75 cpv. 1 LNA)
Cinque partecipanti alla consultazione126 osservano che con ogni probabilità l’UFAC non è in condizione di verificare la solvibilità di una compagnia assicurativa straniera. Per questo motivo l’art. 70 cpv. 1 andrebbe integrato chiarendo che l’assicurazione nei confronti di terzi deve essere stipulata presso una compagnia assicurativa appositamente autorizzata a questo scopo secondo il diritto svizzero o secondo quello della Comunità europea.
La Swiss approva la formulazione dell’art. 70 cpv. 1 e dell’art. 75 cpv. 1 LNA nonché
l’abrogazione dell’art. 75 cpv. 5 LNA.
7.2 Prese di posizione relative alla norma penale (art. 91 LNA)
L’ASA osserva che l’art. 91 LNA non raggiungerebbe il grado di precisione richiesto dal Tribunale federale nella descrizione dei reati. La disposizione necessiterebbe pertanto di una rielaborazione. La Swiss reputa a sua volta equivocabile la formulazione dell’art. 91 cpv. 1 LNA e osserva che l’eccezione «per quanto non si tratti di un reato per cui il Codice penale o un’altra legge commini una pena più severa» andrebbe inserita in un altro capoverso. La Swiss è invece d’accordo con l’art. 91 cpv. 1 E LNA dal punto di vista materiale.
124 VS, Aerosuisse, AeCS, SVFB, Pilatus, Airport Buochs.
125 VS, economiesuisse, SAGV, Aerosuisse, AeCS, SVFB, Pilatus, Airport Buochs.
126 VS, Aerosuisse, SVFB, Pilatus, Airport Buochs. /42 35