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Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 10 pagine

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Legge sui musei e le collezioni (amvamprogetto in consultazione)

Capitolo 2: Compiti dei musei e delle collezioni della Confederazione

Art. 4

1I musei e le collezioni della Confederazione hanno i seguenti compiti:

a. hanno cura della memoria materiale del Paese in collaborazione con gli altri musei e collezioni in Svizzera;

b. elaborano strategie collezionistiche che concertano tra loro e insieme ad altri musei e collezioni in Svizzera;

c. svolgono ricerche sugli oggetti;

d. fanno conoscere alla popolazione, in particolare mediante mostre e pubblicazioni, temi legati alla società, alle culture e all’identità della Svizzera;

e. consentono l’accesso del pubblico alla cultura;

f. offrono le loro prestazioni agli altri musei e collezioni in Svizzera;

g. promuovono la formazione nell’ambito della museologia.

2Il Consiglio federale descrive i singoli compiti dei musei aggregati all’Amministrazione federale decentralizzata e delle collezioni di proprietà di un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata.

3L’Ufficio federale della cultura descrive, in collaborazione con l’unità amministrativa interessata, i singoli compiti dei musei aggregati all’Amministrazione federale centrale e delle collezioni di proprietà della Confederazione.

Capitolo 3: Museo nazionale svizzero

Sezione 1: forma giuridica e campo di attività

Art. 5 Forma giuridica

1Il Museo nazionale svizzero (MNS) è un istituto di diritto pubblico dotato di una propria personalità giuridica.

2Esso si organizza da sé e tiene una propria contabilità.

Art. 6 Composizione

1L’MNS si compone:

a. del Landesmuseum Zürich;

b. del Château de Prangins;

c. del Forum der Schweizer Geschichte Schwyz;

d. del Centro delle collezioni di Affoltern am Albis.

2Il Consiglio federale può annettergli ulteriori musei e collezioni storico-culturali della Confederazione.