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Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 10 pagine
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Legge sui musei e le collezioni (amvamprogetto in consultazione)
Capitolo 2: Compiti dei musei e delle collezioni della Confederazione
Art. 4
1I musei e le collezioni della Confederazione hanno i seguenti compiti:
a. hanno cura della memoria materiale del Paese in collaborazione con gli altri musei e collezioni in Svizzera;
b. elaborano strategie collezionistiche che concertano tra loro e insieme ad altri musei e collezioni in Svizzera;
c. svolgono ricerche sugli oggetti;
d. fanno conoscere alla popolazione, in particolare mediante mostre e pubblicazioni, temi legati alla società, alle culture e all’identità della Svizzera;
e. consentono l’accesso del pubblico alla cultura;
f. offrono le loro prestazioni agli altri musei e collezioni in Svizzera;
g. promuovono la formazione nell’ambito della museologia.
2Il Consiglio federale descrive i singoli compiti dei musei aggregati all’Amministrazione federale decentralizzata e delle collezioni di proprietà di un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata.
3L’Ufficio federale della cultura descrive, in collaborazione con l’unità amministrativa interessata, i singoli compiti dei musei aggregati all’Amministrazione federale centrale e delle collezioni di proprietà della Confederazione.
Capitolo 3: Museo nazionale svizzero
Sezione 1: forma giuridica e campo di attività
Art. 5 Forma giuridica
1Il Museo nazionale svizzero (MNS) è un istituto di diritto pubblico dotato di una propria personalità giuridica.
2Esso si organizza da sé e tiene una propria contabilità.
Art. 6 Composizione
1L’MNS si compone:
a. del Landesmuseum Zürich;
b. del Château de Prangins;
c. del Forum der Schweizer Geschichte Schwyz;
d. del Centro delle collezioni di Affoltern am Albis.
2Il Consiglio federale può annettergli ulteriori musei e collezioni storico-culturali della Confederazione.