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Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 10 pagine
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Legge sui musei e le collezioni (avamprogetto in consultazione)
Art. 7 Compiti
L’MNS adempie i compiti di cui all’articolo 4 nel settore storico-culturale. Vi rientrano in particolare:
a. la rappresentazione della storia della Svizzera;
b. il confronto con l’identità della Svizzera;
c. la consulenza e il supporto specialistico ad altri musei e collezioni in Svizzera.
Art. 8 Attività commerciali
1L’MNS può fornire prestazioni commerciali e attribuire diritti a condizione che ciò sia strettamente legato ai suoi compiti e che l’adempimento di quest’ultimi non risulti compromesso.
2L’MNS può in particolare:
a. fornire prestazioni a musei e istituzioni analoghe;
b. gestire aziende accessorie oppure farle gestire da terzi;
c. mettere a disposizione di terzi beni culturali, edifici o immobili oppure conferire diritti su di essi.
3Per le sue attività commerciali l’MNS deve fissare prezzi di mercato e impostare la contabilità aziendale in modo da potere documentare costi e ricavi delle singole attività. Un sovvenzionamento indiretto delle attività commerciali non è ammissibile.
4Nell’ambito delle attività commerciali l’MNS è subordinato alle stesse norme degli operatori privati.
Art. 9 Rapporti giuridici
Nella misura in cui la presente legge non prevede altrimenti, i rapporti giuridici dell’MNS sottostanno al diritto privato.
Sezione 2: Organi e personale
Art. 10 Organi
1Gli organi dell’MNS sono:
a. il consiglio museale;
b. il comitato direttivo;
c. l’organo di revisione.
2 I membri del consiglio museale e del comitato direttivo tutelano gli interessi della fondazione. In caso di conflitto d’interessi il membro interessato deve astenersi. Se il conflitto d’interessi permane, il membro è escluso dal consiglio museale.