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Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 10 pagine

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Legge sui musei e le collezioni (avamprogetto in consultazione)

Art. 7 Compiti

L’MNS adempie i compiti di cui all’articolo 4 nel settore storico-culturale. Vi rientrano in particolare:

a. la rappresentazione della storia della Svizzera;

b. il confronto con l’identità della Svizzera;

c. la consulenza e il supporto specialistico ad altri musei e collezioni in Svizzera.

Art. 8 Attività commerciali

1L’MNS può fornire prestazioni commerciali e attribuire diritti a condizione che ciò sia strettamente legato ai suoi compiti e che l’adempimento di quest’ultimi non risulti compromesso.

2L’MNS può in particolare:

a. fornire prestazioni a musei e istituzioni analoghe;

b. gestire aziende accessorie oppure farle gestire da terzi;

c. mettere a disposizione di terzi beni culturali, edifici o immobili oppure conferire diritti su di essi.

3Per le sue attività commerciali l’MNS deve fissare prezzi di mercato e impostare la contabilità aziendale in modo da potere documentare costi e ricavi delle singole attività. Un sovvenzionamento indiretto delle attività commerciali non è ammissibile.

4Nell’ambito delle attività commerciali l’MNS è subordinato alle stesse norme degli operatori privati.

Art. 9 Rapporti giuridici

Nella misura in cui la presente legge non prevede altrimenti, i rapporti giuridici dell’MNS sottostanno al diritto privato.

Sezione 2: Organi e personale

Art. 10 Organi

1Gli organi dell’MNS sono:

a. il consiglio museale;

b. il comitato direttivo;

c. l’organo di revisione.

2 I membri del consiglio museale e del comitato direttivo tutelano gli interessi della fondazione. In caso di conflitto d’interessi il membro interessato deve astenersi. Se il conflitto d’interessi permane, il membro è escluso dal consiglio museale.