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Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 10 pagine
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Legge sui musei e le collezioni (amvamprogetto in consultazione)
Art. 11 Consiglio museale
1Il consiglio museale è composto da sette a nove membri esperti.
2Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio museale per un mandato di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto una volta.
3Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio museale per motivi gravi.
4Il consiglio museale ha i seguenti compiti:
a. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici e rende conto al Consiglio federale circa il loro raggiungimento;
b. adotta il preventivo;
c. adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo l’approvazione del Consiglio federale;
d. nomina, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale, il direttore;
e. nomina, su proposta del direttore, gli altri membri del comitato direttivo;
f. sorveglia la gestione aziendale;
g. emana, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale, il regolamento sul personale;
h. emana il regolamento interno.
5Per l’onorario dei membri del consiglio museale e le ulteriori condizioni contrattuali fissate con queste persone si applica per analogia l’articolo 6a della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers).
Art. 12 Comitato direttivo
1Il comitato direttivo è l’organo operativo. Esso adempie tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.
2Il direttore presiede il comitato direttivo. Egli:
a. assume il personale dell’MNS;
b. rappresenta l’MNS nelle relazioni con l’esterno.
3Il regolamento interno disciplina i particolari.
Art. 13 Organo di revisione
1L’organo di revisione è nominato dal Consiglio federale.
2Il mandato dell’organo di revisione, lo statuto, le attribuzioni, l’indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto si orientano per analogia agli articoli 727-731a del Codice delle obbligazioni4, fatto salvo per il capoverso 3.
3 RS 172.220.1
4 RS 220