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Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 10 pagine

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Legge sui musei e le collezioni (avamprogetto in consultazione)

3Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.

4La contabilità aziendale deve essere impostata in modo che vi figurino i costi e i ricavi delle attività commerciali di cui all’articolo 8.

5Il Consiglio federale può emanare disposizioni per il consuntivo.

Art. 20 Imposte

1Nel quadro delle sue attività non commerciali l’MNS è esentato da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

2Sono fatte salve le seguenti imposte federali:

a. l’imposta sul valore aggiunto;

b. l’imposta preventiva;

c. le tasse di bollo.

3L’MNS è tassato per gli utili delle attività commerciali di cui all’articolo 8.

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 21 Vigilanza

1L’MNS sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

2 Il Consiglio federale svolge la sua funzione di vigilanza in particolare mediante la nomina del consiglio museale e del suo presidente, mediante l’approvazione del rapporto di gestione e del regolamento sul personale, nonché dando scarico al consiglio museale.

Art. 22 Obiettivi strategici

1Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’MNS; consulta previamente il consiglio museale.

2Il Consiglio federale verifica annualmente l’adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio museale e su eventuali altre verifiche.

Capitolo 4: Rimanenti musei e collezioni della Confederazione

Art. 23 Compiti

I rimanenti musei e collezioni della Confederazione adempiono i compiti di cui all’articolo 4 nei settori non coperti dall’MNS.