Progetto
Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Legge sui musei e le collezioni (avamprogetto in consultazione)
3Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.
4La contabilità aziendale deve essere impostata in modo che vi figurino i costi e i ricavi delle attività commerciali di cui all’articolo 8.
5Il Consiglio federale può emanare disposizioni per il consuntivo.
Art. 20 Imposte
1Nel quadro delle sue attività non commerciali l’MNS è esentato da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
2Sono fatte salve le seguenti imposte federali:
a. l’imposta sul valore aggiunto;
b. l’imposta preventiva;
c. le tasse di bollo.
3L’MNS è tassato per gli utili delle attività commerciali di cui all’articolo 8.
Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 21 Vigilanza
1L’MNS sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale svolge la sua funzione di vigilanza in particolare mediante la nomina del consiglio museale e del suo presidente, mediante l’approvazione del rapporto di gestione e del regolamento sul personale, nonché dando scarico al consiglio museale.
Art. 22 Obiettivi strategici
1Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’MNS; consulta previamente il consiglio museale.
2Il Consiglio federale verifica annualmente l’adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio museale e su eventuali altre verifiche.
Capitolo 4: Rimanenti musei e collezioni della Confederazione
Art. 23 Compiti
I rimanenti musei e collezioni della Confederazione adempiono i compiti di cui all’articolo 4 nei settori non coperti dall’MNS.