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Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 10 pagine
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Legge sui musei e le collezioni (amvamprogetto in consultazione)
Art. 24 Alienazione a terzi
Il Consiglio federale può alienare a terzi musei aggregati all’Amministrazione federale centrale e collezioni di proprietà della Confederazione.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 25 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
a. la legge federale del 27 giugno 18907 sull’istituzione di un Museo nazionale svizzero;
b. il decreto federale del 21 giugno 19028 a compimento di quello del 27 giugno 1890 sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero;
c. il decreto federale del 5 marzo 19709 concernente il credito per l’acquisto d’antichità nazionali.
Art. 26 Modifica del diritto vigente
La legge federale del 16 dicembre 199410 sugli acquisti pubblici è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. g (nuova)
1Alla presente legge sottostanno:
g. il Museo nazionale svizzero.
Art. 27 Costituzione dell’MNS
1Il Consiglio federale stabilisce la data in cui l’MNS ottiene una propria personalità giuridica e viene a sostituire i musei e il Centro delle collezioni di cui all’articolo 6 capoverso 1. L’MNS subentra nei rapporti giuridici vigenti per questi musei e per il Centro delle collezioni e li rivede nei punti che lo richiedono.
2Il Consiglio federale prende i seguenti provvedimenti per il trasferimento dei valori, dei diritti e dei doveri all’MNS e per la sua operatività:
a. determina la data dell’iscrizione al registro fondiario dell’usufrutto di cui all’articolo 16 capoverso 1; le iscrizioni sono esenti da imposte e tasse;
b. approva l’inventario degli oggetti delle collezioni che appartengono contrattualmente o tematicamente al Museo degli automi musicali di Seewen oppure ivi conservati da tempo.
3Il Consiglio federale prende inoltre i seguenti provvedimenti:
7RU 11 690, CS 4 229, RU 1973 929, 1985 152
8RU 19 242
9RU 1970 1033, 1987 32