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Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 10 pagine

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Legge sui musei e le collezioni (avamprogetto in consultazione)

a. trasferisce i mezzi del fondo speciale del “Gruppo MUSEE SUISSE“ all’MNS;

b. approva il bilancio di apertura dell’MNS;

c. designa la data dell’entrata in vigore degli effetti giuridici per ulteriori diritti e doveri relativi all’MNS.

4Qualora al momento dell’entrata in vigore della presente legge non fosse ancora disponibile il limite di spesa per l’MNS di cui all’articolo 22 capoverso 2 della legge del …11 sulla promozione della cultura, l’MNS può disporre nel frattempo dei crediti iscritti nel preventivo della Confederazione per i musei e il Centro delle collezioni di cui all’articolo 6 capoverso 1.

Art. 28 Trasferimento dei rapporti di lavoro

1I rapporti di lavoro del personale dei musei e del Centro delle collezioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 vengono trasferiti all’MNS nel momento in cui questo assume una propria personalità giuridica.

2Non sussiste alcun diritto al mantenimento della funzione, del settore di lavoro e dell’inquadramento organizzativo. Sussiste invece per un anno il diritto al salario precedentemente percepito.

Art. 29 Datore di lavoro competente

1L’MNS è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

a. che dipendono dai musei e dal Centro delle collezioni del “Gruppo MUSEE SUISSE”;

b. le cui rendite di vecchiaia, d’invalidità o per i superstiti della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere prima dell’entrata in vigore della presente legge presso la cassa pensioni della Confederazione.

2L’MNS è considerato il datore di lavoro competente anche se una rendita di invalidità inizia a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge, a condizione che l’inabilità al lavoro la cui causa è all’origine dell’invalidità sia sopravvenuta prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

11 RS …