Progetto

Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Legge sui musei e le collezioni (amvamprogetto in consultazione)

Art. 16 Immobili

1La Confederazione cede in usufrutto all’MNS gli immobili utilizzati dai musei e dal Centro delle collezioni di cui all’articolo 6 capoverso 1. Gli immobili restano di proprietà della Confederazione, che ne assume anche la manutenzione.

2L’MNS versa alla Confederazione un’indennità adeguata per l’utilizzo degli immobili.

3La costituzione dell’usufrutto e le modalità dell’utilizzo degli immobili sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l’MNS.

Sezione 4: Finanze

Art. 17 Finanziamento

1La Confederazione concede all’MNS contributi annuali nel quadro dei fondi stanziati conformemente all’articolo 22 capoverso 2 della legge del …6 sulla promozione della cultura.

2L’MNS si procura ulteriori fondi in particolare mediante:

a. le entrate dall’esercizio dei musei;

b. le entrate da prestazioni commerciali e dal conferimento di diritti;

c. le sponsorizzazioni;

d. i sussidi dei Cantoni e dei Comuni in cui ha sede;

e. le liberalità di terzi.

Art. 18 Tesoreria

1 L’Amministrazione federale delle finanze amministra i fondi liquidi dell’MNS nel quadro della sua tesoreria centrale.

2 Essa accorda all’MNS mutui a condizioni di mercato per assicurargli la solvibilità nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti di cui all’articolo 7.

3 I particolari sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra l’MNS e la Confederazione.

Art. 19 Consuntivo

1Il consuntivo dell’MNS espone integralmente la situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

2Esso è allestito secondo i principi dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

6 RS …