Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine

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provvedimenti nei confronti di un istituto previdenziale di diritto pubblico per sanare una copertura insufficiente (nella misura in cui l’istituto non beneficia di una garanzia di Stato), il che, a determinate condizioni, può essere contrario agli interessi economici del Cantone (datore di lavoro).

Nel suo rapporto del dicembre 2005 la commissione peritale Riforma strutturale ha proposto di modificare l’articolo 61 cpv. 3 LPP in modo tale che l’autorità di vigilanza competente ai sensi del capoverso 1 sia indipendente dal punto di vista giuridico, finanziario e amministrativo42.

Nelle spiegazioni43 relative a questa disposizione si rileva tra l’altro che l’autorità di vigilanza non dovrebbe essere in nessun modo vincolata a direttive e il suo personale non dovrebbe dipendere dalla politica di bilancio del Cantone. L’art. 61 cpv. 3 dell’avamprogetto è formulato in modo tale che il legislatore cantonale ha un certo potere discrezionale quanto ai metodi per limitare questa indipendenza, in particolare nei seguenti settori: obbligo di rendere conto sull’esercizio della vigilanza, approvazione delle nomine delle persone responsabili, retribuzione del personale, procedura di determinazione degli emolumenti, forma giuridica dell'autorità decentrata.

Nell’ambito della procedura di consultazione è stato chiesto di non incoraggiare i Cantoni a creare istituti di previdenza propri.

2.6 Problemi dell’attuale normativa

2.6.1 Indipendenza degli istituti di previdenza di diritto pubblico dalle autorità politiche

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono disciplinare in atti normativi le disposizioni principali degli istituti di previdenza. Hanno quindi la possibilità di influenzare gli istituti che non hanno datori di lavoro privati. Il diritto vigente consente in particolare alle corporazioni di diritto pubblico di gestire la previdenza professionale nel quadro di un istituto non autonomo di diritto pubblico o di un’unità amministrativa. In questi casi l’assenza di indipendenza dell’istituto nei confronti dell’ente pubblico può essere particolarmente problematica se la gestione del patrimonio è affidata direttamente all’amministrazione delle finanze dell’ente pubblico44. Questa situazione implica sempre due tipi di rischi: il rischio di conflitti di interesse e il rischio che criteri non pertinenti influiscano sugli investimenti dell’istituto45.

Se i confini tra le competenze dell’istituto previdenziale e quelle del datore di lavoro si confondono, ciò può avere ripercussioni negative sull’ente pubblico che è anche datore di lavoro46.

2.6.2 Competenze insufficienti dell’organo supremo

Se l’organo supremo di un istituto previdenziale ha unicamente il diritto di essere consultato e eventualmente il diritto di proposta e se, parallelamente, i contributi e le prestazioni sono disciplinati in un atto giuridico di un ente pubblico eventualmente soggetto a referendum, possono sorgere considerevoli difficoltà per il risanamento o il finanziamento integrale di un istituto previdenziale.

2.6.3 Autorità di vigilanza

La vigilanza su un istituto previdenziale di diritto pubblico può risultare ostacolata se l’autorità di vigilanza è un’unità amministrativa di un ente pubblico (eventualmente dello stesso Dipartimento) il cui istituto previdenziale soggiace alla vigilanza dell’autorità47. In mancanza di indipendenza dell’autorità di vigilanza non è possibile evitare conflitti di interessi e influenze politiche. Anche nel caso in cui sia giuridicamente autonoma, l’autorità di vigilanza può difficilmente adottare misure contro un istituto previdenziale che fa parte dell’amministrazione centrale dell’ente pubblico. La situazione più problematica si pone quando la direzione dell’istituto previdenziale, la funzione di organo di revisione e la vigilanza sono garantite dallo stesso Dipartimento, come è stato fino al 1997 per la Cassa pensioni della Confederazione.

42 Riforma strutturale nella previdenza professionale, Rapporto del Consiglio federale del 5 luglio 2006, pag. 45 43 Riforma strutturale nella previdenza professionale, Rapporto del Consiglio federale del 5 luglio 2006, pag. 28 segg. 44 Rapporto della commissione parlamentare d’inchiesta del Cantone di Basilea Città del 20 dicembre 2004 sulle presunte irregolarità nella Cassa pensione dei dipendenti pubblici e negli altri fondi gestiti dall’amministrazione delle finanze 45 Perizia della società Ernst & Young sulla concessione di crediti da parte del Cantone di Zurigo all’associazione vacanze POSCOM 46 Cfr. Rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta sui problemi organizzativi e gestionali della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) e sul ruolo del Dipartimento federale delle finanze in relazione alla CPC, FF 1996 V 121-388 (219) 47 Cfr. Rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta sui problemi organizzativi e gestionali della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) e sul ruolo del Dipartimento federale delle finanze in relazione alla CPC, FF 1996 V 121-388 (262, in particolare 310 segg)