Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
dello Stato vale non solo per la previdenza minima ma anche per quella più estesa, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 45 capoverso 2 OPP 2.
– Per altri datori di lavoro
Oltre ai propri amministrati, gli istituti di previdenza di diritto pubblico possono affiliare anche altri datori di lavoro che hanno un contratto di prestazione con gli enti pubblici, ricevono sovvenzioni da questi ultimi oppure hanno un rapporto di servizio con essi. È inoltre ammessa l’affiliazione di persone giuridiche (società anonime o cooperative) nelle quali gli enti pubblici detengono una partecipazione determinante (ad es. ospedali con mandato di prestazione). Infine, l’affiliazione può essere estesa ad altri enti pubblici (ad es. Comuni che aderiscono alla Cassa pensioni del Cantone). In questi casi, la garanzia dello Stato si estende anche agli altri datori di lavoro affiliati.
2.3.5.3 Obbligo di contributi nei confronti del fondo di garanzia
Poiché versano prestazioni previdenziali regolamentari, gli istituti di previdenza di diritto pubblico sono retti dalla legge federale sul libero passaggio (art. 1 cpv. 2 LFLP) e sono quindi affiliati al fondo di garanzia LPP (art. 57 LPP).
Per gli istituti di previdenza di diritto pubblico che beneficiano già di una garanzia dello Stato questa regola implica una «doppia» garanzia23: gli enti pubblici e il Fondo di garanzia LPP ne garantiscono le prestazioni in caso di insolvenza. La garanzia dello Stato è illimitata, mentre quella fornita dal Fondo di garanzia si limita a una volta e mezza l’importo del limite superiore (art. 8 cpv. 1 LPP)24. Sebbene la legge non contempli disposizioni in merito alla concorrenza tra queste due garanzie, si deve ritenere che la garanzia dello Stato, quale «lex specialis», prevalga sulle prestazioni del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Poiché il Fondo di garanzia interviene solo dopo che sono state esaurite tutte le possibilità di risanamento, la sussidiarietà dell’obbligo di prestazione del Fondo di garanzia impone agli istituti di previdenza di diritto pubblico di procedere dapprima a un risanamento. Il Fondo è dunque tenuto a fornire la garanzia a istituti di previdenza di diritto pubblico soprattutto nei casi in cui un ente pubblico è insolvente.
2.3.5.4 Liquidazione parziale di istituti di previdenza di diritto pubblico
Le disposizioni legali vigenti non stabiliscono chi deve coprire il disavanzo tecnico in caso di liquidazione parziale. Se a coprirlo dovesse essere l'istituto previdenziale, ciò comporterebbe un aumento del disavanzo per gli assicurati che restano nella cassa. Se il grado di copertura dovesse ridursi massicciamente, gli assicurati potrebbero essere costretti ad assumersi, nel quadro delle misure di risanamento, le conseguenze delle decisioni del loro datore di lavoro. Questo può succedere anche agli istituti di previdenza di diritto privato, sebbene il datore di lavoro debba essere in grado di adempiere in ogni momento i propri impegni finanziari nei confronti dell’istituto di previdenza.
Se la liquidazione parziale è la conseguenza dello scorporo di un’unità amministrativa o della privatizzazione di un istituto di diritto pubblico, non è permesso dedurre il disavanzo tecnico dalle prestazioni d’uscita degli assicurati (art. 19 LFLP). Secondo PRASA25, nella pratica vi sono due possibilità:
il disavanzo tecnico è coperto dall’istituto previdenziale, con il conseguente aumento del disavanzo per gli assicurati che restano nell'istituto previdenziale; è tuttavia da verificare se questa soluzione sia compatibile con il principio della parità di trattamento (art. 53d LPP)26;
la differenza viene coperta da un servizio esterno, ad esempio dall’ente che ha deciso di uscire dall'istituto previdenziale.
23 PRASA, pag. 10 24 2006: 116 100 franchi 25 PRASA, pag. 12 26 Cfr. Jacques-André Schneider, Caisses de pensions publiques: garantie étatique et modification du plan de prestations in SVZ 68 (2000), pag. 65 segg