Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
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stessi criteri tecnici. Il principio della piramide di controllo si applica anche alla vigilanza degli istituti di previdenza di diritto pubblico. Ciò significa che per poter svolgere le proprie funzioni, l’autorità di vigilanza deve basarsi sul rapporto dell’ufficio di controllo (art. 36 cpv. 1 OPP 2) e sulla verifica periodica del perito (art. 53 cpv. 2 LPP). Per la verifica contabile degli istituti di previdenza cantonali di diritto pubblico sono in parte competenti gli organi di controllo delle finanze cantonali - il che può rivelarsi talvolta problematico nel caso degli istituti di previdenza comunali, vuoi per la mancanza di indipendenza, vuoi per le competenze tecniche insufficienti33. Per questo motivo la commissione peritale Riforma strutturale ha raccomandato di non permettere più agli uffici cantonali e comunali di controllo delle finanze di fungere da ufficio di revisione, il che implica lo stralcio dell’art. 33 lett. b OPP 234.
In Svizzera, la maggior parte degli istituti di previdenza di diritto pubblico è sottoposta a un’autorità di vigilanza cantonale o regionale. Quattro istituti di previdenza di diritto pubblico – la Cassa pensioni delle FFS, della Banca nazionale, della Suva e della Confederazione (PUBLICA) – sono invece sottoposti alla vigilanza di un’autorità federale, ossia l’UFAS35.
2.4.3 Vigilanza sugli istituti di previdenza di diritto pubblico – compiti speciali
Nell’ambito della sorveglianza degli istituti di previdenza di diritto pubblico l’autorità cantonale di vigilanza riveste per legge un ruolo importante nei seguenti settori.
Per quanto attiene alla verifica dello statuto e del regolamento di un istituto previdenziale di diritto pubblico ai fini della sua registrazione definitiva, l’autorità di vigilanza non ha la facoltà di abrogare singole disposizioni di un decreto o di un’ordinanza36; tuttavia, può rifiutare la registrazione, il che equivale di fatto a dichiarare non conforme al diritto il decreto o l’ordinanza.
Nell’adempiere il proprio mandato l’autorità cantonale di vigilanza tiene conto della vigilanza già esercitata su istituti di previdenza di diritto pubblico da un’altra autorità cantonale, in virtù del diritto vigente (art. 1 OPP 1). Questa disposizione va interpretata in modo restrittivo, dato che gli articoli 61 segg. LPP sanciscono una vigilanza tecnica complessiva delle autorità di vigilanza37.
All’autorità di vigilanza compete l’approvazione dei sistemi di finanziamento misti degli istituti di previdenza di diritto pubblico; ciò significa che questi, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, possono derogare al principio del bilancio in cassa chiusa se sussiste una garanzia di fornitura delle prestazioni LPP da parte di un ente pubblico (Confederazione, Cantoni o Comuni).38 Il principio del bilancio in cassa chiusa e i requisiti per ottenere la deroga da questo principio si applicano anche alle prestazioni sovraobbligatorie39.
L’autorità può autorizzare una copertura insufficiente temporanea di un istituto previdenziale di diritto pubblico che non beneficia di una garanzia dello Stato a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell’art. 65c LPP40.
Nel controllare la parità, l’autorità di vigilanza deve tener conto del fatto che l’organo paritetico di un istituto previdenziale di diritto pubblico ha unicamente il diritto di essere consultato nel caso in cui un ente pubblico emani disposizioni regolamentari (art. 51 cpv. 5 LPP )41.
2.5 Indipendenza dell’autorità di vigilanza
Si pone altresì la questione dell’indipendenza dell’autorità di vigilanza LPP nei confronti del Consiglio di Stato o del Capo del dipartimento o della direzione cui è subordinata amministrativamente. Vi sono infatti situazioni che possono sfociare in conflitti di interesse, ad esempio quando l’autorità di vigilanza cantonale intende adottare
33 Cfr. art. 33 lett. b OPP 2 e Ruggli, loc. cit., pag. 108 34 Bericht der Expertenkommission Strukturreform in der beruflichen Vorsorge (d/f), pag. 27; cfr. Rapporto del 5 luglio 2006 del Consiglio federale per la procedura di consultazione, pag. 15 35 cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b OPP 1 36 Ruggli, loc. cit., pag. 108 37 Ruggli, loc. cit., pag. 108. 38 Cfr. art. 69 cpv. 2 LPP e art. 45 OPP 2 39 Ruggli, loc. cit., pag. 109 40 Cfr. art. 44 cpv. 2 OPP 2 41 Cfr. Ruggli, loc. cit., pag. 110