Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine

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2.4 Vigilanza sugli istituti di previdenza di diritto pubblico

2.4.1 Organizzazione e struttura della vigilanza nei Cantoni

– Autorità cantonale di vigilanza

Il diritto vigente non prevede soluzioni specifiche per la sorveglianza degli istituti di previdenza di diritto pubblico, cioè non prevede autorità di vigilanza diverse per i soggetti di diritto pubblico e quelli di diritto privato (art. 61 cpv. 1 LPP e art. 1 cpv. 1 OPP 1). I Cantoni possono tuttavia conferire determinati compiti ad altri servizi cantonali e comunali, allo scopo di agevolare l’autorità cantonale di vigilanza (art. 1 cpv. 2 OPP 1).

Ad eccezione della regola secondo cui per ogni Cantone deve operare una sola autorità centrale di vigilanza, il diritto federale non prevede disposizioni che definiscano i principi e le modalità organizzative di tale autorità né a livello di legge, né a livello di ordinanza. I Cantoni possono peraltro emanare disposizioni d’esecuzione in materia di LPP. Per quanto attiene alla vigilanza, l’articolo 1 OPP 1 stabilisce unicamente che per ogni Cantone deve operare un solo e unico servizio centrale. Spetta quindi ai Cantoni, nell’ambito dell’autonomia sancita dalla Costituzione, decidere in che servizio amministrativo integrare l’autorità di vigilanza LPP. Di regola, l’autorità fa parte di un Dipartimento o di una Direzione cantonale (ad es. la Direzione delle finanze o della giustizia) ed è subordinata amministrativamente al Consigliere di Stato competente. Anche se quest’ultimo non ha alcuna autorità materiale nei confronti dell’autorità cantonale di vigilanza LPP – sottoposta esclusivamente al Consiglio federale (art. 64 LPP) – non si può escludere di fatto l’eventualità di un condizionamento, tanto più che il Cantone, nella sua funzione di datore di lavoro di diritto pubblico, può essere direttamente toccato dagli eventuali provvedimenti di vigilanza.

– Tendenza alla regionalizzazione della vigilanza

I Cantoni della Svizzera centrale (Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo) hanno accorpato la sorveglianza degli istituti di previdenza e delle fondazioni in un’unica autorità regionale di vigilanza, che ha iniziat- o la sua attività il 1° gennaio 2006. L’autorità regionale è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria27. Il Consiglio del Concordato, composto da membri dei Governi cantonali, conferisce alla ZBSA (Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht), di regola per un periodo di quattro anni, un mandato di prestazione con un credito globale che dev’essere previamente approvato da tutti i Governi cantonali interessati28 . Le attività dell’ente sono integralmente finanziate dagli emolumenti29.

Nella Svizzera orientale si sta creando una struttura di vigilanza analoga che raggruppa i Cantoni di San Gallo, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Turgovia, Glarona e Grigioni. L’autorità di vigilanza per la Svizzera orientale sarà probabilmente operativa dal 1° gennaio 2008. A fine febbraio 2007, la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale con sede nel Cantone di Sciaffusa è stata trasferita retroattivamente, con effetto dal 1° gennaio 2007, al Cantone di Zurigo30. Poiché le iniziative di regionalizzazione non hanno ancora interessato in modo significativo la Svizzera occidentale e nordoccidentale, nell’avamprogetto di riforma strutturale della previdenza professionale sono stati proposti incentivi per accelerare il processo. È indubbio che la regionalizzazione è un primo passo verso una maggiore indipendenza delle autorità di vigilanza LPP dalle autorità politiche cantonali.

2.4.2 Vigilanza sugli istituti di previdenza di diritto pubblico – compiti generali

I compiti dell’autorità di vigilanza per gli istituti di previdenza di diritto pubblico sono essenzialmente gli stessi di quelli per gli istituti di diritto privato31. Generalmente, l’autorità di vigilanza è la stessa32.

Per quanto riguarda la vigilanza sugli istituti di previdenza registrati la legge non fa alcuna distinzione tra istituti di diritto privato e istituti di diritto pubblico (art. 48 LPP). La vigilanza va quindi esercitata su entrambi in base agli

27 Konkordat über die Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (Concordato del 19 aprile 2004 concernente la vigilanza LPP e la vigilanza sulle fondazioni della Svizzera centrale), art. 1 28 Cfr. art. 5, art. 6 lett. b e art. 13 del Concordato del 19 aprile 2004; Konkordat der Ostschweizer Kantone (Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale), regolamentazione intercantonale 29 Cfr. art. 19 del Concordato del 19 aprile 2004 30 Foglio ufficiale del Cantone di Sciaffusa, n. 37, pag. 1245 31 Cfr. art. 48 LPP in combinato disposto con l’art. 11 OPP 1, l’art. 62 LPP e l’art. 84 CC 32 Christina Ruggli, Die behördliche Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen, Diss. Basilea 1992, pag. 107