Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
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2.3.5 Garanzia dello Stato
2.3.5.1 Concetto e basi giuridiche
Oggi la garanzia di un ente pubblico (garanzia dello Stato) per le prestazioni di un istituto previdenziale di diritto pubblico è il requisito per la copertura parziale (art. 45 cpv. 1 OPP 2) e costituisce, insieme all’approvazione dell’autorità di vigilanza, la condizione fondamentale per derogare al principio del bilancio in cassa chiusa (art. 69 cpv. 2 LPP). L’istituto giuridico della garanzia non viene definito nei dettagli né a livello di legge né a livello d’ordinanza, ma si limita all’obbligo per l’ente pubblico di versare, se necessario, le prestazioni previste dalla LPP. È così sancito un obbligo di prestazione primario per l’istituto previdenziale di diritto pubblico, mentre per l’ente pubblico vi è solo un obbligo secondario.
La garanzia si applica sia alle rendite che alle prestazioni di uscita versate agli assicurati, che in nessun caso devono essere decurtate. In situazione di liquidazione parziale, ciò significa che gli istituti di previdenza di diritto pubblico che beneficiano di una garanzia dello Stato e hanno una copertura insufficiente non possono dedurre i disavanzi tecnici dalle prestazioni di uscita degli assicurati (art. 19 LFLP).
La garanzia dello Stato non esime gli organi degli istituti di previdenza dal rispettare i principi tecnici riconosciuti di gestione patrimoniale. In particolare, non legittima strategie di investimento che non tengano debitamente conto dei rischi e non conferisce agli istituti di previdenza di diritto pubblico una capacità di rischio illimitata18.
La garanzia dello Stato è il requisito per ottenere il nulla osta dell’autorità di vigilanza per allestire un bilancio a cassa aperta. Questa disposizione, tuttavia, non corrisponde più alla realtà in quanto ad essere rilevante per le entrate non è tanto il bilancio a cassa aperta quanto la capitalizzazione parziale degli istituti di previdenza di diritto pubblico19.
Per ottenere una garanzia dello Stato occorre soddisfare una serie di requisiti materiali e formali. Possono fungere da garanti la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Uno dei requisiti materiali è la perennità dell’istituto previdenziale, requisito che nella prassi non viene mai verificato o lo è solo sommariamente. Dal punto di vista formale, la garanzia dello Stato dev’essere sancita da un atto normativo dell’ente pubblico, di regola una legge cantonale o un atto normativo comunale20. La garanzia può anche essere la conseguenza logica della forma giuridica subordinata dell’istituto previdenziale di diritto pubblico21: poiché questo tipo di soggetto non ha personalità giuridica propria e fa parte di un ente pubblico, la garanzia dello Stato è automatica e copre la totalità delle prestazioni22. Il fatto che per l’istituto previdenziale si tenga una contabilità separata è irrilevante.
Perché la garanzia dello Stato diventi effettiva occorre che la capitalizzazione parziale venga approvata dall'autorità di vigilanza. Questa verifica in primo luogo se la promessa di garanzia si situa entro i limiti fissati dall’atto normativo pertinente.
2.3.5.2 Campo d’applicazione della garanzia
– Previdenza obbligatoria e più estesa
In linea di massima le prestazioni LPP devono essere garantite (art. 45 cpv. 2 OPP 2). D’altro canto, gli istituti di previdenza di diritto pubblico che derogano al principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa non sono autorizzati a tener conto del disavanzo tecnico nel calcolo delle prestazioni d’uscita (art. 19 LFLP). Poiché però il campo d’applicazione della legge sul libero passaggio non si limita alla previdenza minima legale, la garanzia
18 Rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta del Cantone di Basilea Città del 20 dicembre 2004 sulle presunte irregolarità nella Cassa pensioni dei dipendenti pubblici e negli altri fondi gestiti dall’amministrazione delle finanze, pag. 50. 19 PRASA Hewitt, Studie zur Refinanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen, dicembre 2003, pag. 4 (qui di seguito «PRASA, pag.») 20 Ad es. art. 50 della legge sulla Cassa pensioni degli insegnanti del Cantone di Berna, § 53 cpv. 2 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti pubblici di Basilea, art. 2 dello statuto della Cassa pensioni degli insegnanti pubblici e dei funzionari del Cantone di Ginevra, art. 74 del regolamento della Cassa pensioni del personale della Città di Berna. 21 Cfr. § 2 della legge sulla Cassa pensioni del personale pubblico del Cantone di Zurigo e la proposta del Consiglio di Stato zurighese del 15 maggio 2002 relativa alla legge sull’autonomia della Cassa pensioni del personale pubblico, pag. 6 22 PRASA, pag. 10