Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine

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personale e quindi l'effettivo rimanga stabile, ossia che ad ogni uscita dalla collettività degli assicurati corrisponda un'entrata. Non è infatti escluso che il fabbisogno di personale dell'ente pubblico subisca fluttuazioni più o meno consistenti. Qualora un istituto di previdenza preannunci una riduzione delle sue prestazioni è per esempio possibile prevedere il simultaneo pensionamento di più classi d'età e il conseguente aumento degli impegni verso i beneficiari di rendite, il che permette di accumulare le necessarie riserve di perennità. In questo modo è possibile compensare le fluttuazioni prevedibili dell'effettivo degli assicurati e gli eventuali conseguenti oneri supplementari a carico della collettività di assicurati.

Capoverso 3: nel caso degli istituti di previdenza a capitalizzazione parziale, a causa del disavanzo (coperto dalla garanzia dello Stato) l’aumento di uno o più gradi di copertura non genera automaticamente fondi liberi utilizzabili a favore degli assicurati (p.es. sotto forma di adeguamento al rincaro delle rendite in corso). Al Consiglio federale è pertanto attribuita la competenza di definire il concetto di “fondi liberi” nel sistema della capitalizzazione parziale e i presupposti per la ripartizione di questi ultimi tra gli assicurati. Come nel caso del diritto ad una parte delle riserve di fluttuazione, il Consiglio federale avrà inoltre la competenza di disciplinare il diritto di una collettività di assicurati uscente alla riserva di perennità in caso di liquidazione parziale.

Art. 72b Garanzia dello Stato

Finora la garanzia dello Stato non era disciplinata dalla LPP, ma unicamente menzionata a livello d'ordinanza quale condizione per l'autorizzazione della deroga al principio del bilancio in cassa chiusa (art. 45 cpv. 1 OPP 2). Considerato che la garanzia dello Stato continuerà ad avere un'importanza fondamentale fino alla fine del periodo di transizione di 30 anni fissato per il rifinanziamento integrale, appare giustificato disciplinarne la natura, l'entità e il campo d'applicazione a livello di legge.

Il capoverso 1 definisce il concetto di garanzia dello Stato: non si tratta di un debito dell'ente pubblico, da iscrivere nel bilancio, nei confronti dell'istituto di previdenza, bensì di una garanzia di copertura per determinate prestazioni che, al verificarsi di eventi particolari (esplicitamente elencati), non sarebbero rifinanziate in quanto l'istituto è gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale. A determinate condizioni, lo Stato è tenuto a coprire gli importi mancanti. Gli impegni vanno dunque indicati nell'allegato del bilancio quali debiti dell'ente pubblico (lett. a+b). Questi possono consistere in diritti di singoli assicurati in caso di uscita individuale da un istituto di previdenza oppure in diritti di una collettività di assicurati in caso di liquidazione parziale dell'istituto.

Capoverso 2: la garanzia dello Stato copre inoltre, eccezionalmente, anche il disavanzo tecnico generato dalla diminuzione del grado di copertura di un istituto di previdenza all'uscita di una collettività di assicurati. Per garantire la parità di trattamento tra il collettivo di assicurati uscente e quello rimanente, al momento della liquidazione parziale il disavanzo tecnico che ne risulta va coperto mediante la realizzazione della garanzia dello Stato.

La garanzia dello Stato vale per la differenza tra il grado di copertura stabilito all'entrata in vigore della presente modifica e il limite stabilito dall'ente pubblico mediante un atto normativo di diritto pubblico (grado di copertura almeno del 100 %). La garanzia dello Stato si estende anche oltre il regime obbligatorio, coprendo le prestazioni regolamentari (cpv. 3). Il disavanzo tecnico è coperto solo nella misura in cui è dovuto alla riduzione del grado di copertura dell'istituto di previdenza cedente in seguito all'uscita di una collettività di assicurati. La garanzia dello Stato comprende inoltre anche le prestazioni dovute a collettività di assicurati che sono state affiliate all'istituto di diritto pubblico solo in un secondo tempo. Per ridurre il rischio legato alla garanzia dello Stato, nel contratto d'affiliazione o in un atto normativo di diritto pubblico l'ente pubblico può porre come condizione che al momento dell'affiliazione