Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine

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finanziamento scelto, conformemente alle ipotesi del modello su cui è basato, garantisca a lungo termine l'equilibrio tra i contributi e le prestazioni, evitando così che una futura generazione di assicurati subisca bruschi aumenti dei contributi o riduzioni delle prestazioni. In pratica, il perito in materia di previdenza professionale prosegue l'attività di controllo dell'autorità di vigilanza, che nel quadro della procedura di approvazione della capitalizzazione parziale ha verificato il piano di finanziamento volto a garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine.

Art. 53d cpv. 3 Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

L'articolo 53d capoverso 3 LPP è adeguato sul piano terminologico al nuovo modello di finanziamento proposto: per stabilire se sia ammesso detrarre il disavanzo tecnico in caso di liquidazione parziale o totale, non sarà più decisivo il fatto che il bilancio sia allestito in cassa aperta o chiusa, bensì il fatto che l'istituto di previdenza sia gestito secondo il sistema della capitalizzazione integrale oppure invece secondo quello della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato. In caso di liquidazione parziale o totale, infatti, il disavanzo tecnico potrà per principio essere detratto dalla prestazione d'uscita, a condizione che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia. Per gli istituti di previdenza a capitalizzazione parziale, tuttavia, in caso di liquidazione parziale saranno inoltre applicabili le disposizioni speciali dell’articolo 72b capoverso 1 lettere b e c.

Art. 61 Autorità di vigilanza

La nuova formulazione dell'articolo 61 è più aperta, nel senso che in futuro non sarà più necessario che ogni singolo Cantone designi una propria autorità di vigilanza per la previdenza professionale. La formulazione scelta permette ai Cantoni che lo desiderino di unirsi in regioni di vigilanza e di designare un'autorità regionale incaricata di vigilare sugli istituti di previdenza con sede nella regione. Allo stesso tempo, la disposizione è precisata nel senso che per gli istituti di previdenza di diritto privato e per quelli di diritto pubblico vi sarà anche in futuro un'unica autorità di vigilanza competente. Nell'avamprogetto sulla riforma strutturale nella previdenza professionale, questa questione era stata lasciata consapevolmente aperta, con un rimando all'avamprogetto sul finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico. Ora, per non creare prassi di vigilanza diverse per i due tipi di istituti, il presente avamprogetto non apporta alcuna modifica all’attuale disciplinamento secondo cui gli istituti di previdenza di diritto privato e quelli di diritto pubblico sottostanno alle medesime autorità di vigilanza. Persino la vigilanza sugli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale non si distingue sostanzialmente dalla vigilanza sugli istituti di previdenza di diritto privato. Le uniche differenze sono le seguenti:

‚ La corporazione di diritto pubblico può emanare prescrizioni concernenti il finanziamento o le prestazioni.

‚ l'istituto di previdenza deve garantire di poter onorare gli impegni derivanti dall'obiettivo di copertura, rispettivamente dai requisiti minimi del diritto federale (articolo 72a), e di mantenere a lungo termine l'equilibrio tra le entrate e le uscite (secondo le constatazioni del perito in materia di previdenza professionale).

‚ La sicurezza finanziaria dell'istituto di previdenza è assicurata non solo da contributi e proventi da investimenti, ma anche da una garanzia dello Stato. Se è vero che l'approvazione della capitalizzazione parziale (v. commento all'art. 72a cpv. 2) e la liquidazione parziale o totale (v. commento all'articolo 19 LFLP) di un istituto di diritto pubblico pongono esigenze particolari sul piano della vigilanza, questo non giustifica tuttavia l'istituzione di un'autorità di vigilanza separata.

Capoverso 3: per ridurre al minimo le possibilità d’influenza dell'amministrazione (fatto salvo l'articolo 50 capoverso 2), oltre all'istituto di previdenza di diritto pubblico, anche l'autorità di vigilanza competente