Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
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L'articolo 19 è ora suddiviso in due capoversi separati, che disciplinano l'uscita individuale e quella collettiva (liquidazione parziale/totale).
Il capoverso 1 stabilisce come finora che in caso di uscita individuale l'istituto di previdenza non è autorizzato a tenere conto del disavanzo tecnico nel calcolo della prestazione d'uscita.
Il capoverso 2 stabilisce invece che in caso di liquidazione parziale o totale l'istituto di previdenza cedente è per principio autorizzato a tenere conto del disavanzo tecnico. Per gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale è tuttavia prevista una restrizione: questi possono dedurre il disavanzo tecnico dalla riserva matematica della collettività di assicurati uscente unicamente nella misura in cui si tratta di un disavanzo derivante dal fatto che uno o più gradi di copertura sono scesi al di sotto dei valori iniziali fissati all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 23 cpv. 2 Liquidazione parziale o liquidazione totale
In seguito all'introduzione delle nuove disposizioni speciali sulla riserva di perennità degli istituti di previdenza di diritto pubblico, il rimando alle disposizioni della LPP deve essere adeguato.
Disposizioni transitorie
Il capoverso 1 stabilisce le competenze e la scadenza per la fissazione dei gradi di copertura determinanti per il futuro sistema di finanziamento. I gradi di copertura iniziali relativi agli impegni verso gli assicurati attivi e all'insieme degli assicurati dell’istituto di previdenza sono determinati dopo aver dedotto dal patrimonio di previdenza la riserva matematica necessaria alla copertura delle rendite esigibili (cpv. 2). Possono essere inoltre dedotte le riserve di fluttuazione e di perennità determinate in base al rapporto del perito in materia di previdenza professionale ed a principi tecnici riconosciuti (cpv. 3). Sulla base dei summenzionati gradi di copertura iniziali, l’autorità di vigilanza decide se un istituto di previdenza con un grado di copertura globale inferiore al 100 per cento possa continuare ad essere gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale (cpv. 4).
Referendum e entrata in vigore
Capoverso 3: le disposizioni del secondo titolo della LPP concernenti il finanziamento di istituti di previdenza di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale, l’articolo 19 capoverso 2 secondo periodo e il rimando agli articoli 72a e 72b LPP alla fine dell’articolo 23 capoverso 2 LFLP scadono 30 anni dopo l’entrata in vigore del nuovo disciplinamento proposto, poiché entro tale data tutti gli istituti di previdenza devono essere integralmente rifinanziati. A partire dal quel momento, il finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico è soggetto alle medesime disposizioni applicabili agli istituti di previdenza di diritto privato.
7 Ripercussioni
7.1 Ripercussioni economiche
Il presente capitolo propone una valutazione del possibile impatto economico del progetto. Dapprima mette in risalto le conseguenze economiche generali del progetto. Successivamente analizza le ripercussioni finanziarie per la Confederazione e per i Cantoni, laddove prevedibili.