Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

deve essere resa indipendente sul piano giuridico, organizzativo e finanziario. In caso contrario sussiste il pericolo che l'organo esecutivo dell'ente pubblico cerchi di influenzare la gestione dell'istituto di diritto pubblico mediante direttive amministrative o attraverso la limitazione delle risorse finanziarie o di personale. La logica conseguenza è che anche le autorità di vigilanza designate dai Cantoni devono essere rese rigorosamente indipendenti. L’autonomizzazione delle autorità di vigilanza è già stata proposta con il messaggio del Consiglio federale sulla riforma strutturale nella previdenza professionale. Il capoverso 2bis del presente avamprogetto diventa obsoleto solo al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’articolo 61 proposta in quel messaggio. Per questa ragione è provvisoriamente mantenuto.

Art. 65 cpv. 2 e 2a Principio

Capoverso 2: per ragioni sistematiche, il principio del bilancio in cassa chiusa, di per sé incontestato, sarà in futuro sancito dall'articolo 65 capoverso 2 e non più dall'articolo 69 capoverso 1.

Capoverso 2a: l’attuale articolo 69 capoverso 1 LPP prescrive agli istituti d previdenza il rispetto del principio del bilancio in cassa chiusa e prevede per le autorità di vigilanza la possibilità di autorizzare gli istituti di previdenza di diritto pubblico a derogare a tale principio. La disposizione statuisce dunque indirettamente il principio della capitalizzazione integrale. Questo principio va formulato esplicitamente quale parte integrante delle disposizioni in materia di finanziamento, mentre i requisiti per la gestione di un istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale saranno stabiliti separatamente nel nuovo articolo 72a.

Art. 69 Equilibrio finanziario

Il principio del bilancio in cassa chiusa, finora sancito dall’articolo 69, è una prescrizione concernente la presentazione dei conti degli istituti di previdenza a capitalizzazione integrale. Sul piano sistematico, dall’entrata in vigore delle disposizioni sulla trasparenza nel quadro della 1a revisione della LPP, le prescrizioni in materia di presentazione dei conti sono parte dell’articolo 65a LPP, ragion per cui l’articolo 69 non ha più un contenuto normativo autonomo e può dunque essere abrogato.

Art. 72a Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico

Capoverso 1: entrano in linea di conto soltanto gli istituti di previdenza che al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni non sono già gestiti secondo il sistema della capitalizzazione integrale (grado di copertura superiore al 100 per cento dopo deduzione di eventuali riserve di fluttuazione dal patrimonio). Questi istituti di previdenza devono inoltre disporre della garanzia di un ente pubblico (v. il commento all'art. 72b) e di un piano finanziario che definisca la loro evoluzione finanziaria. Per quanto concerne gli impegni nei confronti degli assicurati attivi e dell'insieme degli assicurati, questo piano finanziario deve garantire che i gradi di copertura non scendano più al di sotto di quelli stabiliti al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (v. n. 5.3.2.1) e che allo stesso tempo sia disponibile la riserva matematica necessaria per coprire le rendite. In questo modo, per gli istituti di previdenza che continueranno ad essere gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale le condizioni quadro diventeranno più restrittive rispetto ad oggi, al fine di garantire la stabilità del grado di copertura fino al momento del rifinanziamento integrale.

Capoverso 2: la progressiva tendenza al decentramento delle attività amministrative ha portato ad un cambiamento del concetto di perennità: l'esistenza in sé della collettività di assicurati di un istituto di previdenza di diritto pubblico è certa, ma non lo è più la dimensione del suo effettivo. Questo significa che la perennità della collettività di assicurati è garantita dal fatto che l'ente pubblico continuerà ad esistere e ad avere bisogno di personale. Non si può invece dare per scontato che il fabbisogno di