Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
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dovrà in particolare decidere in merito al finanziamento o alle prestazioni dell'istituto di previdenza. L'articolo 51 capoverso 5 è pertanto abrogato.
Art. 51a Compiti dell’organo supremo (nuovo)
L’attuale LPP non elenca esplicitamente i compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza. Le disposizioni relative agli obblighi legali si riferiscono piuttosto all’istituto di previdenza in sé. Una definizione più concreta dei compiti attribuiti all'organo supremo s'impone, non fosse altro che per distinguere chiaramente le responsabilità di quest'ultimo da quelle del perito in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione.
Il capoverso 1 elenca i compiti dell’organo supremo sotto forma di principi. L'organo supremo stabilisce gli obiettivi strategici e i principi dell'istituto di previdenza, tra cui in particolare il sistema di finanziamento, gli obiettivi di prestazione, i piani di prestazione nonché gli obiettivi e i principi per l'investimento del patrimonio. L'organo supremo definisce i principi dell'attività di investimento tenendo conto della capacità di rischio dell'istituto di previdenza. Stabilisce inoltre l’organizzazione di quest'ultimo e i mezzi necessari al raggiungimento degli obiettivi. Infine è responsabile per l’adempimento dei compiti attribuiti dalla legge agli istituti di previdenza in generale.
Il capoverso 2 precisa i principi generali del capoverso 1, elencando i principali ambiti che devono essere disciplinati dall'organo supremo:
la cerchia degli assicurati, qualora sia più estesa rispetto a quella definita dagli articoli 7 segg. (p.es. nel quadro del regime sotto- o sovraobbligatorio);
le modalità per l'adempimento dell'obbligo d'informazione degli assicurati e il grado di dettaglio di quest'ultima: l'organo supremo ne è responsabile;
le condizioni per il riscatto di prestazioni: la loro definizione rientra nell'ambito della responsabilità dell'organo supremo per l'equilibrio finanziario dell'istituto di previdenza. L'organo supremo deve poter stabilire le condizioni di riscatto per i nuovi assicurati onde evitare che le loro prestazioni siano finanziate in modo insufficiente, cosa che potrebbe compromettere a lungo termine la stabilità finanziaria dell'istituto. Nel caso degli istituti di previdenza di diritto pubblico, questa competenza può essere limitata da un atto normativo dell'ente pubblico. In questo caso spetta all'organo supremo prendere misure adeguate sul fronte delle prestazioni, al fine di garantire a lungo termine la stabilità finanziaria dell'istituto.
Art. 53 cpv. 2 Controllo
La lettera c (nuova) completa gli strumenti a disposizione del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. Secondo il vigente testo di legge, questi deve verificare periodicamente se l'istituto di previdenza offre in ogni tempo garanzia di poter adempiere i suoi impegni (cpv. 2 lett. a) e se le disposizioni attuariali regolamentari dell'istituto di previdenza corrispondono alle prescrizioni legali (cpv. 2 lett. b). Il controllo di cui alla lettera a serve in primo luogo a verificare se gli obblighi correnti e futuri (passività) siano calcolati correttamente e se siano interamente coperti dal patrimonio dell'istituto di previdenza (attività). Nel caso degli istituti di previdenza di diritto pubblico che hanno un sistema di finanziamento misto, oltre a questo controllo per principio piuttosto statico sono necessarie anche proiezioni dinamiche sugli sviluppi futuri (evoluzione dell'effettivo degli assicurati, strategia d'investimento, evoluzione dei mercati finanziari ecc.). Questi servono a garantire che il sistema di