Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
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6 Basi legali
6.1 Modifiche della LPP
Art. 48 cpv. 2 Registrazione
L'articolo 48 capoverso 2 è precisato in relazione agli istituti di previdenza di diritto pubblico: questi dovranno essere resi indipendenti sul piano giuridico e organizzativo, analogamente agli istituti privati, al fine di limitare l’influenza del Parlamento e dell'Amministrazione. Allo stesso tempo, la modifica rafforzerà la posizione dell'organo supremo degli istituti di previdenza di diritto pubblico (v. il commento agli art. 50 cpv. 2 e 51 cpv. 5). Di regola, il termine "istituzione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica propria" designa sia l'istituto di diritto pubblico che la fondazione di diritto pubblico60. Va tuttavia osservato che per un’istituzione di diritto pubblico il fatto di avere una personalità giuridica propria non implica necessariamente una (completa) autonomia. Questo significa che la corporazione di diritto pubblico può continuare a limitare l'autonomia dell'istituto di previdenza mediante atti normativi di diritto pubblico emanati dal Parlamento e/o dal Governo (v. al riguardo il commento agli art. 50 cpv. 2 e 51 cpv. 5).
Art. 50 cpv. 2 Disposizioni regolamentari
Rendendo autonomi sul piano giuridico e organizzativo gli istituti di previdenza di diritto pubblico (separazione dall'amministrazione [centrale]), si vuole depoliticizzare la previdenza professionale del personale dei datori di lavoro pubblici. Questo significa che anche presso gli istituti di previdenza di diritto pubblico sarà l'organo supremo (e non l'ente pubblico) ad assumersi gran parte della responsabilità per la sicurezza finanziaria dell'istituto.
La libertà organizzativa dei Cantoni sarà limitata nella misura in cui il diritto federale prescrive la forma giuridica ed un certo grado di autonomia degli istituti di previdenza di diritto pubblico. La LPP, essendo una legge quadro contenente prescrizioni minime, lascia tuttavia agli attori una grande libertà decisionale e organizzativa nell'attuazione della previdenza professionale. Di conseguenza, i parlamenti e/o le amministrazioni cantonali e comunali continueranno ad avere per principio la possibilità di esercitare una certa influenza su finanziamento e prestazioni degli istituti di previdenza appartenenti al loro ente attraverso atti normativi di diritto pubblico (leggi e ordinanze, ma anche l'approvazione obbligatoria di regolamenti da parte dell'esecutivo). Diversamente da oggi, però, il legislativo e/o l'esecutivo dovranno decidersi per uno dei due parametri (finanziamento, prestazioni), lasciando così all'organo supremo la possibilità e la responsabilità di stabilire in modo flessibile l'altro parametro secondo le esigenze di sicurezza finanziaria dell'istituto di previdenza. L'ente pubblico può tuttavia anche rinunciare a stabilire i parametri, attribuendo così all'organo supremo piena autonomia e responsabilità in materia di sicurezza finanziaria dell'istituto.
Art. 51 cpv. 5 Amministrazione paritetica
La separazione degli istituti di previdenza di diritto pubblico dall'amministrazione centrale e la limitazione delle possibilità del legislativo e/o dell'esecutivo di esercitare un'influenza sui contributi o sulle prestazioni rafforzano la posizione dell'organo supremo. In futuro quest'ultimo, che oggi ha soltanto il diritto di essere sentito, avrà maggiori competenze e responsabilità per quanto riguarda la definizione di disposizioni regolamentari. A seconda del contenuto dell’atto normativo, l'organo supremo
60 Cfr. al riguardo Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4a edizione, che per la corporazione di diritto pubblico menziona unicamente l'istituto di diritto publico (N. 1314segg.) e la fondazione di diritto pubblico (N. 1346segg.) quali forme dell'organizzazione amministrativa decentrata.