Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine

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le prestazioni di collettività di assicurati di datori di lavoro che vengono affiliati soltanto in un secondo tempo siano state rifinanziate.

Il capoverso 4 stabilisce chi sia responsabile per il rifinanziamento dei vari tipi di disavanzo: le coperture insufficienti già esistenti al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono coperte dalla garanzia dello Stato, poiché è pressoché impossibile determinarne le cause nei singoli casi (v. n. 2.2.2) e per il futuro è necessario liquidare l’intera questione. Con l'entrata in vigore delle disposizioni relative al grado di copertura iniziale e la conseguente determinazione del grado di copertura degli impegni verso gli assicurati attivi e del grado di copertura dell'insieme degli impegni dell'istituto di previdenza è introdotto un criterio adeguato che in futuro permetterà di stabilire le responsabilità per eventuali disavanzi.

Art. 72c Verifica da parte del perito in materia di previdenza professionale (nuovo)

Oltre agli obblighi elencati nell’articolo 53 capoverso 2, il perito in materia di previdenza professionale degli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale deve anche verificare se l’equilibrio finanziario sia garantito a lungo termine conformemente al piano di finanziamento approvato dall’autorità di vigilanza. Questo significa che il perito deve valutare in particolare se l’attuazione del piano di finanziamento consenta di mantenere i gradi di copertura iniziali determinati all’entrata in vigore delle nuove disposizioni o, se ciò non è il caso, se l’organo supremo debba adottare misure di risanamento ai sensi degli articoli 65c-65e.

Art. 72d Mancato mantenimento dei gradi di copertura iniziali (nuovo)

V. la parte finale del commento all’articolo 72c.

Art. 72e Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale (nuovo)

Capoverso 1: appena un istituto gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale, dopo aver costituito le necessarie riserve di fluttuazione, presenta un grado di copertura globale superiore al 100 per cento, sono applicabili le disposizioni in materia di finanziamento previste per gli istituti gestiti secondo il sistema della capitalizzazione integrale.

Capoverso 2: appena l’istituto di previdenza adempie i requisiti del capoverso 1, l’ente pubblico competente può decidere di revocare la garanzia dello Stato. L’ente pubblico può per principio decidere liberamente se e quando revocare la garanzia dello Stato.

Art. 72f Rapporto del Consiglio federale (nuovo)

Il Consiglio federale è tenuto a presentare periodicamente al Parlamento (ogni 10 anni) un rapporto sulla situazione finanziaria di tutti gli istituti di previdenza di diritto pubblico e in particolare di quelli gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale. In questo modo il Parlamento può seguire l’evoluzione della situazione finanziaria degli istituti di previdenza di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale e, se del caso, prendere le misure adeguate.

6.2 Modifiche della LFLP

Art. 19 Disavanzo tecnico