Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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dei provvedimenti di prevenzione e lotta e alla partecipazione della Svizzera a progetti internazionali nell’ambito delle malattie trasmissibili. In caso di focolaio transfrontaliero, ciò crea inoltre fiducia nella zona di confine (ad esempio per la popolazione residente) e consente alla Svizzera di impegnarsi nelle principali autorità e organizzazioni internazionali.

– La creazione di un’infrastruttura a prova di crisi per il Centro nazionale per il RSI richiede un investimento unico di CHF 500 000 e la sua gestione comporta spese di personale per CHF 15 000 (servizio di picchetto) e spese per beni e servizi (in particolare gestione dell’infrastruttura) per CHF 160 000 all’anno.

– La valutazione regolare prevista dalla legge genererà ogni volta costi per CHF 150 000.

Vi è inoltre da tener presente che con la nuova legge la Confederazione si assume compiti, che prima erano affidati in parte ai Cantoni. Ciò permette di coordinare la procedura e di evitare doppioni.

Nell’ambito della preparazione a un’eventuale pandemia, nel 2006 la Confederazione ha acquistato o prenotato vaccini e farmaci conformemente al decreto del Consiglio federale (spesa unica di CHF 180 milioni). Questi costi non sono trascurabili, ma hanno un influsso minimo dal punto di vista dell’intera economia e riguardano provvedimenti preventivi, che nell’ottica costi/benefici rientrano di norma tra i provvedimenti particolarmente efficaci.

Resta ancora da stabilire se non siano necessari adeguamenti organizzativi a livello delle autorità federali e se i sistemi informatici esistenti (ad esempio dal punto di vista della qualità dei dati e dello scambio automatico dei dati a livello federale e con i Cantoni nonché con organizzazioni e autorità internazionali) soddisfano i requisiti.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Per i Cantoni, la revisione permetterà tra l’altro di definire meglio e più chiaramente i requisiti professionali nei confronti dei servizi medici cantonali. A seconda della prassi attuale, per i Cantoni ciò può significare un maggior onere, d’altro canto la legge offre ai Cantoni la possibilità di organizzare congiuntamente i servizi medici cantonali. L’onere dei Cantoni è ridotto in particolare grazie all’attribuzione di numerosi compiti di coordinamento alla Confederazione.

La legge tiene sostanzialmente conto del principio federalistico e lascia o assegna ai Cantoni numerosi compiti e obblighi che possono equivalere a un maggior onere sia finanziario che di personale: ad esempio accertamenti epidemiologici, rilevamento di osservazioni; gestione di una rete di laboratori regionale; campagne di vaccinazioni gratuite; sorveglianza della copertura vaccinale; indennità per danni in seguito a vaccinazioni; provvedimenti come quarantena e isolamento o sorveglianza medica. Una parte di questi compiti è svolta dai Cantoni già oggi. I Cantoni sono competenti anche per le procedure di ricorso nonché il perseguimento e il giudizio dei reati.

Saranno necessari anche adeguamenti del diritto cantonale. A livello comunale non sono invece prevedibili ripercussioni.