Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine
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e i risultati sono d’importanza nazionale o riguardano più Cantoni. Bisognerebbe quindi modificare l’articolo 66 lettera b.
NW ritiene che i costi dei provvedimenti dovrebbero essere assunti dall’assicurazione malattie.
FR respinge l’assunzione illimitata dei costi da parte dei Cantoni, sebbene il principio delle sussidiarietà valga anche nell’ambito della lotta contro le epidemie. Un’assunzione illimitata dei costi dei provvedimenti nei confronti di singole persone può però comportare spese elevate e insostenibili per i Cantoni. FR chiede pertanto di completare l’articolo 66 con una base giuridica secondo cui la Confederazione può sostenere i Cantoni in situazioni importanti, che richiedono provvedimenti a favore di un numero elevato di persone e superano le possibilità e i mezzi dei Cantoni.
VD ritiene che il principio secondo cui i Cantoni ordinano provvedimenti nei confronti di singole persone (art. 30) e sostengono le spese corrispondenti potrebbe avere delle conseguenze indesiderate. In quest’ambito sono necessarie istruzioni della Confederazione, per evitare ritardi nell’attuazione dei provvedimenti e garantire una procedura unitaria a livello nazionale. L’attuale epidemia di morbillo, ad esempio, mostra che non tutti i Cantoni dispongono di misure di controllo efficaci. L'avamprogetto dovrebbe inoltre essere più chiaro in relazione all’assunzione dei costi di vari provvedimenti (con particolare riferimento agli art. 20, 39 e 47).
GL constata che l’articolo 66 va limitato ai provvedimenti ordinati dai Cantoni. In base al principio dell’equivalenza fiscale, i costi dei provvedimenti devono essere sostenuti dall’autorità ordinante (chi paga comanda o chi comanda/ordina paga). È pertanto incomprensibile il motivo per cui l’articolo 66 si riferisca unicamente all’assunzione dei costi da parte dei Cantoni ordinanti se nelle “situazioni particolari” di cui all’articolo 5 capoverso 3 anche la Confederazione ordina o può ordinare provvedimenti. Un’assunzione dei costi da parte dei Cantoni ai sensi dell’articolo 66 non è corretta se a ordinare i provvedimenti è il Consiglio federale (art. 5 cpv. 3 lett. b; art. 20 cpv. 2).
AACH rileva che la Confederazione dovrebbe pagare i provvedimenti che ordina e l’USAM ritiene che ai sensi del principio di causalità i costi dovrebbero essere assunti dall’istituzione che ha deciso i provvedimenti.
SANTE fa notare che in situazioni eccezionali come una pandemia è prevedibile che le riserve legali degli assicuratori malattie non sarebbero sufficienti per coprire i costi. Nella legge dovrebbero essere stabiliti processi chiari per rimborsare i provvedimenti ordinati a livello cantonale ai sensi della LEp.
CFPA e CRS sono sostanzialmente d’accordo sul finanziamento dei provvedimenti di cui agli articoli 31-36 da parte dei Cantoni, ma fanno notare che l’obbligo di vigilanza della Confederazione prevede nell’ambito dell’esecuzione i Cantoni non applichino standard differenti. AAS fa notare che l’esperienza mostra una prassi molto eterogenea. Le modalità dovrebbero essere precisate con una direttiva della Confederazione o accordi di armonizzazione tra i Cantoni.
Per OW è chiaro che l’interpretazione dell’espressione 'se non sono coperti altrimenti' non deve includere l’assunzione della franchigia e dell’aliquota percentuale oltre ai costi non finanziati dall’assicurazione malattie.
AG propone che i Cantoni si assumano i costi solo fino all’importo massimo della franchigia minima.