Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine

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Per consentire l’importazione di agenti terapeutici senza ritardi, in caso di bisogno, BL propone di attribuire al Consiglio federale, alla lettera c, anche la competenza di agevolare l’importazione e la messa in commercio di agenti terapeutici. Anche STI, ECON e SGCI attirano l’attenzione su questo punto, facendo notare che l’articolo 5 capoverso 3 non specifica quando sono ammessi limitazioni e divieti delle esportazioni nonché altri provvedimenti volti ad assicurare l’approvvigionamento e si aspettano un chiarimento a livello di ordinanza.

LU, AMCS, UDC, ECON, ASI e SGCI si aspettano una descrizione più precisa del termine di ‘personale sanitario’.

BS considera sensato che il personale sanitario possa essere obbligato a collaborare. Resta tuttavia poco chiaro se possa essere impegnato solo per scopi militari o anche per servizi civili e se il personale di un Cantone possa essere impegnato in un altro Cantone.

Per BL, l’obbligo di servizio del personale sanitario va limitato alle persone residenti in Svizzera. Bisogna inoltre rinunciare all’impiego di frontalieri. Ciò è motivato con il fatto che nelle regioni transfrontaliere le prestazioni ospedaliere sparirebbero se i Paesi limitrofi non rinunciassero anch’essi all‘obbligo di servizio per i frontalieri (svizzeri). Anche l’UDC, ECON e SGCI sollevano interrogativi simili.

Per OW, l’obbligo di servizio di cui all‘articolo 5 capoverso 3 lettera d non può limitarsi al personale sanitario. OW propone il seguente completamento della lettera d: “... tutte le forze d’intervento necessarie per la lotta contro le malattie trasmissibili...”.

La SSF suggerisce di coinvolgere il personale sanitario sin dall’inizio nell’attuazione dei provvedimenti e di disciplinare l’obbligo di collaborare alla lotta contro le malattie trasmissibili successivamente, nell’ambito di una convenzione comune.

GE si aspetta che oltre al Consiglio federale anche il Cantone possa prendere provvedimenti, in particolare quelli menzionati alla lettera d.

VD propone di precisare il capoverso 3: in particolare dovrebbe essere introdotta una nuova lettera e, secondo cui il Consiglio federale possa ordinare segnatamente “le misure di preparazione che devono adottare i Cantoni”. È proposta anche la menzione esplicita del “coordinamento da parte della Confederazione della comunicazione, che deve essere impostata in modo coerente”.

Articolo 6 Situazione straordinaria

Vedi anche domanda 1

AI, GL, GR, SG, SH, CDS, PPD, UDC, ECON, CFPA, SGCI, USAM e VSIG annotano che la situazione straordinaria va definita esattamente, analogamente alla situazione particolare.

UDC, ECON e SGCI propongono la seguente riformulazione: “Vi è una situazione straordinaria quando si è verificata o è imminente una grave perturbazione della salute pubblica. Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese”.

AAS propone la seguente riformulazione:

1Vi è una situazione straordinaria quando compare una malattia trasmissibile sconosciuta, per cui la presente legge federale non contempla disposizioni specifiche e sussiste una minaccia acuta per la salute pubblica.

2

Il Consiglio federale constata l’esistenza di una situazione straordinaria in Svizzera.