Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine

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cui rientrano le analisi. Queste autorizzazioni sono rilasciate da servizi differenti (Swissmedic, UFSP, DFGP, SECO). I laboratori medici hanno inoltre bisogno di un’autorizzazione di esercizio cantonale se svolgono analisi che non rientrano nel campo d’applicazione di una legge federale. Infine, l’obbligo di disporre di una delle varie autorizzazioni è sempre più vincolato all’obiettivo dell’analisi che non al metodo utilizzato. Ciò ostacola il controllo dei laboratori, tanto più che l’obiettivo di un’analisi può essere stabilito solo a posteriori.

Capoverso 1

La SSMI teme che l’introduzione dell‘obbligo di autorizzazione decreterà la fine dei laboratori negli studi medici.

PHS propone di omettere gli aggettivi ‘microbiologiche o sierologiche’, dal momento che già oggi esistono altri metodi per dimostrare le infezioni.

LU, TG e AMCS vogliono condizionare il rilascio di autorizzazioni al fatto che Swissmedic svolga ispezioni regolarmente, di norma ogni due anni. Vanno inoltre inclusi i laboratori accreditati ai sensi dell’articolo 57a dell’ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

Capoverso 3

SSAI chiede la soppressione del capoverso 3, poiché il capoverso 2 è già sufficiente.

Articolo 18 Centri di riferimento nazionali

Guardando all’estero, LU, TG, UDC e AMCS constatano che un unico centro di riferimento nazionale sarebbe perfettamente sufficiente. Tenendo conto delle condizioni svizzere, in particolare delle regioni linguistiche, propongono di limitare il numero di centri di riferimento nazionali a due o tre al massimo. Si potrebbe così evitare che ogni Cantone universitario e tutti i Cantoni con un centro ospedaliero esigano un centro di riferimento nazionale.

La CFPA si aspetta un completamento nel senso che i centri di riferimento nazionali debbano essere finanziati dalla Confederazione con la partecipazione dei Cantoni.

Articolo 19 Reti di laboratori regionali

LU, TG e AMCS chiedono di stabilire una partecipazione finanziaria della Confederazione alle reti di laboratori intercantonali (vedi anche pareri sull’art. 52). Siccome anche la Confederazione approfitta molto dei lavori cantonali in queste reti, è opportuna una sua partecipazione finanziaria. Ciò dovrebbe valere perlomeno quando la Confederazione assegna compiti supplementari, che richiedono prestazioni diagnostiche da parte dei laboratori regionali.

Trattandosi prevalentemente di un compito a un livello superiore, ZG chiede una riformulazione: "L‘UFSP provvede, con la partecipazione dei Cantoni, all‘esercizio di ...".

GE propone di completare l‘articolo 19 come segue: "I Cantoni provvedono all’esercizio di una rete di laboratori regionali nell’ambito dell’individuazione di agenti patogeni particolarmente pericolosi, con il sostegno della Confederazione."

L’STI chiede il coordinamento da parte della Confederazione.