Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine

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3.4 Capitolo 4: Prevenzione

Sezione 1: Provvedimenti generali di prevenzione

Articolo 20

GE considera utile precisare se i Cantoni possono prendere anche i provvedimenti menzionati al capoverso 2 o se questi sono riservati alla Confederazione.

La CFPA ritiene l’articolo importante dal punto di vista dei provvedimenti di prevenzione e lo sostiene. Attira però l’attenzione sul fatto che al capoverso 1 potrebbe nascondersi un conflitto di competenze e vorrebbe che il capoverso 2 non fosse formulato in modo esaustivo. Propone pertanto una modifica: “Il Consiglio federale può segnatamente:”. Per la CFPA è inoltre importante che la violazione delle decisioni corrispondenti possa essere punita conformemente all’articolo 77.

Secondo BS bisogna assicurarsi che il materiale di prevenzione e d’informazione sia utile dal punto di vista tecnico. Deve inoltre essere garantita la correttezza dell’impiego e dello stoccaggio del materiale di prevenzione (ad esempio le mascherine di protezione). È discutibile se occorra menzionare espressamente il fatto che i costi sono a carico dell’organizzatore. Contro ogni aspettativa, l’articolo 20 della nuova LEp non menziona ulteriori provvedimenti, come ad esempio il divieto di una manifestazione. Ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 lettera a, i Cantoni potrebbero vietare o limitare manifestazioni in virtù della loro competenza cantonale, come finora. Secondo questo articolo e i commenti corrispondenti, le autorità federali devono garantire un’esecuzione il più possibile unitaria mediante provvedimenti di coordinamento. Il Consiglio federale coordina i provvedimenti esecutivi dei Cantoni nella misura in cui vi è un interesse a un’esecuzione unitaria. Su questo sfondo, ai sensi dell’articolo 71 capoverso 2 lettera a il Consiglio federale deve poter ordinare ai Cantoni di prendere determinati provvedimenti esecutivi (ad esempio divieto di una manifestazione). Purtroppo, questa disposizione, estremamente importante soprattutto per i centri urbani della Svizzera, emerge poco dall'avamprogetto di legge, benché sarebbe ipotizzabile soprattutto agli articoli 20 e 39. Se la sistematica della legge lo consente, bisognerebbe quindi trovare una soluzione più chiara o almeno inserire un rinvio all’articolo 71.

Capoverso 2 lettera a

VD si interroga sul ruolo dei Cantoni e deplora che la competenza non possa essere attribuita anche ai Cantoni.

Capoverso 2 lettera b

FMH e SSIO chiedono che a livello di ordinanza sia previsto l’obbligo d’informazione sulle regole di comportamento (lett. b e c) per gli ospedali e le istituzioni sanitarie analoghe.

CFPA propone di completare la lettera b: "... i quali, mediante le loro attività ed eventi aumentano il rischio di trasmissione di malattie in caso di minaccia dimostrata per la salute pubblica, ...".

USAM e VSIG fanno notare che aziende e organizzatori forniscono il loro contributo, ma spetta allo Stato finanziare i costi quando superano una certa misura.

Capoverso 2 lettera c

La SSAI constata che ai sensi dell’articolo 20 la Confederazione e i Cantoni devono prendere provvedimenti appropriati per sorvegliare, ridurre ed eliminare i rischi di trasmissione delle malattie. Secondo la lettera c, il Consiglio federale può ancora obbligare le scuole o offrire