Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine

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informazioni e consulenze, ma i medici scolastici non potrebbero più prendere misure come l’esecuzione di vaccinazioni o controlli epidemiologici. La legge per la lotta contro la tubercolosi è abrogata (art. 79). Essa costituisce la base giuridica per un servizio medico scolastico esteso all’intero territorio. I Cantoni possono offrire le vaccinazioni raccomandate nell’ambito del servizio medico scolastico (art. 21 cpv. b). Questa soluzione indebolisce il tasso di vaccinazione e i provvedimenti in caso di epidemia in un gruppo della popolazione molto importante.

Per l’UCS, le scuole sono l’unico canale che permette di trasmettere conoscenze sulla prevenzione delle malattie trasmissibili capillarmente a un’intera classe di età. Spesso, i servizi medici scolastici non sono in grado, per mancanza di risorse, di offrire da soli l’insegnamento corrispondente, ma potrebbero formare gli insegnanti in modo da farne dei mediatori e offrire conoscenze tecniche e consulenza.

Capoverso 2 lettera d

Per AAS, l’espressione ‘obbligo particolare’ va definita in modo più preciso nella legge.

LUNG si aspetta un completamente nel senso che le istituzioni che non dispongono di strutture adeguate devono indirizzare i malati verso altre istituzioni.

AG propone un adeguamento del testo esplicativo, poiché è impossibile garantire una sicurezza totale.

Capoverso 2 lettera e

GR propone una formulazione più restrittiva: “impianti tecnici mediante i quali possono spesso essere propagate gravi malattie trasmissibili...”.

La CFPA propone una nuova lettera f, che disciplini “l‘organizzazione, il coordinamento e la sorveglianza della politica pubblica di prevenzione e la verifica della coerenza dei messaggi”.

La CFPA propone un nuovo capoverso 3: “La Confederazione coordina e gestisce le misure assieme ai Cantoni”.

VD auspica un’estensione dell’articolo 20 nel senso che le campagne nazionali di vaccinazione (ad esempio le vaccinazioni prepandemiche) siano pianificate dalla Confederazione e realizzate sotto la sua direzione.

Sezione 2: Vaccinazioni

Articolo 21 Promozione delle vaccinazioni

AACH, ASSM e SGPäd approvano l’articolo, AG lo respinge. AI, BS, GR, LU, SH, TG, UDC, SANTE e AMCS accolgono l’articolo con delle riserve. Le riserve si riferiscono tra l’altro a una presenza adeguata di rappresentanti dei singoli settori o Cantoni nella CFV, rivendicata in particolare da LU, TG, UDC, SANTE e AMCS.

Contemporaneamente si fa notare che il programma nazionale di vaccinazione deve essere attuato in modo unitario in tutta la Svizzera: la competenza va quindi fissata a livello federale.

Capoverso 1

AG propone un completamento del capoverso 1 nel senso che la Confederazione “può realizzare campagne di vaccinazione con la partecipazione dei Cantoni”.